D.D.G. n. 138
del 23 Febbraio 2006
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Visto
lo Statuto della Regione Siciliana, ed in particolare l’articolo
20;
Visto il regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29
settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno
diretto nell’ambito della politica agricola comune;
Visto il regolamento (CE) n.
1783/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 che modifica il regolamento (CE) n.
1257/99 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di
orientamento e di garanzia (FEOGA);
Visto il regolamento (CE) n. 864/04 del Consiglio del 29
aprile 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1782/03 e, in particolare,
l’allegato IV;
Visto il regolamento (CE) n. 21/04 del Consiglio del 17
dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli
ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/03 e le direttive
92/102/CEE e 64/432/CEE;
Visto il regolamento (CE) n. 795/04 della Commissione del
21 aprile 2004 recante modalità di applicazione del regime del pagamento unico
di cui al regolamento (CE) n. 1782/03 e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 796/04 della Commissione del
21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della
modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo di cui al
regolamento (CE) n. 1782/03 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 1698/05 del Consiglio del 20
settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
Visto il decreto
ministeriale del MIPAF del 20 luglio 2004 n.1628, recante disposizioni nazionali
per l’attuazione del regolamento (CE) n.1782/03 relativamente all’articolo 33 ed
all’articolo 40, che disciplinano rispettivamente l’ammissibilità al regime del
pagamento unico e le circostanze eccezionali verificatesi prima o nel corso del
periodo di riferimento, nonché del regolamento (CE)
n.795/04;
Visto il decreto
ministeriale del MIPAF del 5 agosto 2004, n. 1787 recante disposizioni per
l’attuazione della riforma della politica agricola comune, in particolare
l’articolo 5 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale del MIPAF del 24
settembre 2004 n. 2026, recante disposizioni per l’attuazione degli articoli 8 e
9 del decreto ministeriale 5 agosto 2004, recante disposizioni per l’attuazione
della riforma della politica agricola comune;
Visto il decreto legislativo
n. 99/2004, recante disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità
aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’articolo
1, comma 2, lettere d), e), f), g), l)
della legge 7 marzo 2003, n. 38;
Visto
il decreto ministeriale 15 dicembre 2005 e, in particolare, l’art. 2, comma 1,
che ai fini e per gli effetti di cui agli allegati III e IV del regolamento (CE)
n. 1782/03, a norma dell’art. 5, comma 2, del decreto ministeriale del MIPAF del
5 agosto 2004 n. 1787, dispone che le regioni e province autonome definiscono,
per l’anno 2006 inderogabilmente entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione del suddetto decreto e, per le annualità successive,
inderogabilmente entro il 30 settembre dell’anno precedente a quello di
applicazione, l’elenco degli impegni applicabili a livello territoriale in base
agli atti elencati nell’allegato 1 dello stesso decreto ed alle norme quadro per
il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali
elencate nell’allegato 2 dello stesso decreto;
Ritenuto che si debba procedere, a livello territoriale,
alla definizione dell’elenco degli impegni applicabili in base agli atti
elencati nell’allegato 1 dello stesso decreto ministeriale ed alle norme quadro
per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali
elencate nell’allegato 2 dello stesso decreto;
DECRETA
Art.1 - In attuazione all’art. 2 del decreto MIPAF
del 15 dicembre 2005 e per le motivazioni e le finalità esposte in premessa si
definiscono le norme di “condizionalità” che gli agricoltori a livello regionale
devono rispettare specificate nei seguenti allegati:
Allegato 1 – Elenco dei criteri di
gestione obbligatori di cui all’allegato III del Reg. (CE) 1782/03
Allegato 2 - Elenco delle norme per il mantenimento
dei terreni in buone condizioni agrono-miche e ambientali (art. 5 Reg. (CE)
1782/03 e Allegato IV)
Gli allegati costituiscono parte integrante del
presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato per esteso
sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
IL DIRIGENTE GENERALE
F.to (Avv. Felice
Crosta)
recante
ELENCO DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI DI CUI
ALL’ALLEGATO III DEL REG.(CE)1782/03
________________________________________________________________________________
ELENCO “A” DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI
APPLICABILI A DECORRERE DALL’1/1/2005 A NORMA DELL’ALLEGATO III DEL
REG.(CE)1782/03
________________________________________________________________________________
ATTO A1 – DIRETTIVA 79/409/CEE, CONCERNENTE LA
CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI
ARTICOLO 3, ART.4, PARAGRAFI 1, 2, 4, ARTT. 5, 7,
8
Recepimento:
Ø
Legge 11 febbraio
1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio” (Supplemento ordinario n. 41 G.U. n. 46 del 25 febbraio
1992) e successive modifiche ed integrazioni, artt. 1 e
ss.
Ø
DPR 8 settembre 1997,
n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della
fauna selvatiche” (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre
1997), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120
“Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della
Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali,
nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 124 del 30 maggio
2003).
Ø
L’elenco delle zone
di protezione speciale ex direttiva 79/409 e dei proposti siti di importanza
comunitaria ex direttiva 92/43 è stato divulgato con D.M. 3 aprile 2000 “Elenco
dei
siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati
ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE” (G.U. n. 95 del 22 aprile 2000), corretto con
comunicato in G.U. 6 giugno 2000 n. 130 e successive
modifiche.
Ø
Decreto del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per
la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. della Repubblica Italiana n. 224 del 24
settembre 2002).
Ø
Decreto del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n.427 recante
“Annullamento della deliberazione 2 dicembre 1996 del Comitato per le aree
naturali e protette; gestione e misure di conservazione delle zone di protezione
speciale (ZPS) e delle zone speciali di conservazione (ZSC)” (G.U. n. 155 del 6
luglio 2005).
Ø
Decreto del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n.429 recante l’elenco
delle zone di protezione speciale classificate ai sensi della direttiva
79/409/CEE (G.U. n. 168 del 21
luglio 2005).
Recepimento
regionale:
Ø
Legge
Regionale 33/97 G.U.R.S. n.47 DEL
02/09/1997 “Norme per la protezione, la tutela e l’incremento della fauna
selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il
settore agricolo e forestale” - LR
15/98 G.U.R.S. n. 43 DEL
01/09/1998 - LR
7/2001 G.U.R.S. n. 22 DEL
11/05/2001;
Ø
Gli Enti preposti al
rispetto della normativa nazionale e regionale vigente, sono l’Assessorato
Regionale Territorio e Ambiente ed il Corpo Forestale Regione Siciliana.
Descrizione degli impegni applicabili a livello
dell’azienda agricola:
A norma dell’articolo 2, comma 2 del Decreto 15
dicembre 2005 n.4432, ai fini della verifica di conformità al presente atto
ed in assenza dei piani di gestione delle aree SIC e
ZPS, rileva l’adempimento degli impegni previsti dalle norme 2.1
(Gestione delle stoppie e dei residui colturali), 4.1 lettera b) (Protezione del
pascolo permanente), 4.2 (Gestione delle superfici ritirate dalla produzione),
4.4 lettere a) e c) (Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio)
per il mantenimento delle buone condizioni agronomiche ed ambientali di cui
all’allegato 2 della presente delibera.
ATTO A2 – DIRETTIVA 80/68/CEE, CONCERNENTE LA
PROTEZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE DALL’INQUINAMENTO PROVOCATO DA CERTE SOSTANZE
PERICOLOSE
ARTICOLI 4 E 5
Recepimento:
Ø
Decreto legislativo
11 maggio 1999, n. 152 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento
e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque
reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque
dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole" come
modificato e integrato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258
(Supplemento Ordinario n. 101/L G.U. n. 124 del 29 maggio 1999)
Competenza
regionale:
Ø
L’autorità
competente è l’Assessorato Regionale Territorio e
Ambiente.
ATTO A3 – DIRETTIVA
86/278/CEE, CONCERNENTE LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE, IN PARTICOLARE DEL SUOLO,
NELL’UTILIZZAZIONE DEI FANGHI DI
DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA
ARTICOLO 3 PARAGRAFO 1 E
2
Recepimento:
Ø
Decreto Legislativo
27 gennaio 1992, n.99 “Attuazione della Direttiva 86/278/CEE, concernente la
protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei
fanghi di depurazione in agricoltura” (Supplemento ordinario GU 15 febbraio
1992, n 38)
Recepimento regionale:
Ø
L’Ente preposto alla
gestione e al controllo del rispetto
della normativa nazionale e regionale vigente, è l’Assessorato Regionale
Territorio e Ambiente.
La norma si applica sia nel caso di
utilizzazione da parte dell’agricoltore di fanghi propri, sia nel caso di
utilizzazione di fanghi di terzi.
ATTO A4 – DIRETTIVA
91/676/CEE, RELATIVA ALLA PROTEZIONE DELLE ACQUE DALL’INQUINAMENTO PROVOCATO DAI
NITRATI PROVENIENTI DA FONTI AGRICOLE
ARTICOLI 4 E 5
Recepimento:
Ø
Decreto legislativo
11 maggio 1999, n. 152 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento
e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque
reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque
dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole" come
modificato e integrato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258
(Supplemento Ordinario n. 172 G.U. del 20 ottobre 2000, n.246)
Ø
Art.2, lett. ii,
Decreto legislativo 152/99, definizione di “zone
vulnerabili”
Ø
Art. 19 Decreto
legislativo 152/99, “zone vulnerabili da nitrati di origine
agricola”
Designazione di zone vulnerabili da nitrati di
origine agricola
Sono designate vulnerabili all'inquinamento da
nitrati provenienti da fonti agricole le seguenti zone elencate nell'allegato
7/A-III del Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152:
Ø
quelle già
individuate dalla Regione Emilia Romagna con la deliberazione del Consiglio
regionale del 11 febbraio 1997, n. 570;
Ø
la zona delle conoidi
delle province di Modena, Reggio Emilia e Parma;
Ø
l'area dichiarata a
rischio di crisi ambientale di cui all'articolo 6 della legge 29 agosto 1989, n.
305, del bacino Burana Po di Volano della provincia di Ferrara;
Ø
l'area dichiarata a
rischio di crisi ambientale di cui all'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n.
305, dei bacini dei fiumi Fissero, Canal Bianco e PO di Levante (della regione
Veneto).
Provvedimenti di designazione di ulteriori zone
vulnerabili da nitrati di origine agricola da parte delle Regioni e delle
Province autonome:
Ø
Abruzzo: D.G.R. n.332
del 21 marzo 2005
Ø
Basilicata:D.G.R. n.
508 del 25 marzo 2002
Ø
Calabria: D.G.R.
n.817 del 23 settembre 2005
Ø
Campania:D.G.R. n.
700 del 18 febbraio 2003
Ø
Friuli Venezia
Giulia: D.G.R. n. 1516 del 23
maggio 2003
Ø
Lazio: D.G.R. n. 767 del 6 agosto 2004
Ø
Lombardia: D.G.R.
n.19359 del 12 novembre 2004
Ø
Marche: D.D. n. 10/TAM del 10 settembre
2003
Ø
Piemonte: D.P.G.R. n. 9/R del 18 ottobre
2002
Ø
Sardegna: D.G.R.
n.1/12 del 18 gennaio 2005
Ø
Sicilia:
D.D.G. n. 121 del 24 febbraio 2005
Ø
Toscana: D.C.R. n. 170 e 172 dell’ 8 ottobre
2003
Ø
Umbria: D.G.R. n.1201
del 19 luglio 2005
Ø
D.M. 19 aprile 1999,
“Approvazione del codice di buona pratica agricola” (Supplemento Ordinario n. 86
G.U. n. 102 del 04-05-1999)
Recepimento regionale:
Ø
Gli Enti preposti alla
gestione, nel rispetto della
normativa nazionale e regionale vigente, sono l’Assessorato Regionale Territorio
e Ambiente e l’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste – Dipartimento
Interventi Strutturali.
Descrizione degli impegni applicabili a livello
dell’azienda agricola:
Le aziende agricole ricadenti nelle zone
individuate vulnerabili con D.D.G.
n. 121 del 24 febbraio 2005, dovranno rispettare gli adempimenti
previsti dall’allegato n° 4 “Programma
d’azione obbligatorio per le zone vulnerabili da nitrati di origine
agricola”.
ATTO A5 – DIRETTIVA 92/43/CEE, RELATIVA ALLA
CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT NATURALI E SEMINATURALI E DELLA FLORA E DELLA FAUNA
SELVATICHE
ARTICOLI 6, 13, 15, E 22, LETTERA
B)
Recepimento:
Ø
Legge 11 febbraio
1992, n. 157 “Norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”
(Supplemento ordinario n. 41 G.U.
n. 46 del 25 febbraio 1992) e successive modifiche e integrazioni, artt. 1 e
ss.
Ø
DPR 8 settembre 1997,
n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della
fauna selvatiche” (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre
1997), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120
“Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della
Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali,
nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 124 del 30 maggio
2003).
Ø
L’elenco delle zone
di protezione speciale ex direttiva 79/409 e dei proposti siti di importanza
comunitaria ex direttiva 92/43 è stato divulgato con D.M. 3 aprile 2000 “Elenco
dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali,
individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE” (G.U. n. 95 del 22
aprile 2000, corretto con comunicato in G.U. 6 giugno 2000 n. 130 e successive
modifiche;
Ø
Decreto del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2004 Elenco dei siti di
importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia, ai sensi
della Direttiva 92/43/CEE (G.U. n. 167 del 19 luglio 2004)
Ø
Decreto del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per
la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. n. 224 del 24 settembre
2002).
Ø
Decreto del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n.427 recante
“Annullamento della deliberazione 2 dicembre 1996 del Comitato per le aree
naturali e protette; gestione e misure di conservazione delle zone di protezione
speciale (ZPS) e delle zone speciali di conservazione (ZSC)” (G.U. n. 155 del 6
luglio 2005).
Ø
Decreto del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n.428 recante l’elenco
dei proposti siti d’importanza comunitaria per la regione biogeografia
mediterranea (G.U. n.157 dell’8 luglio 2005).
Ø
Decreto del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n.430 recante l’elenco
dei proposti siti d’importanza comunitaria per la regione biogeografia
continentale (G.U. n.156 del 7 giugno 2005).
Recepimento
regionale:
Ø
Legge
Regionale 33/97 G.U.R.S. N.47 DEL
02/09/1997 “Norme per la protezione, la tutela e l’incremento della fauna
selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il
settore agricolo e forestale” - LR
15/98 G.U.R.S. N. 43 DEL
01/09/1998 - LR
7/2001 G.U.R.S. N. 22 DEL
11/05/2001;
Ø
Gli Enti preposti alla
gestione, nel rispetto della
normativa nazionale e regionale vigente, sono l’Assessorato Regionale Territorio
e Ambiente ed il Corpo Forestale Regione Siciliana.
Descrizione degli impegni applicabili a livello
dell’azienda agricola:
A norma dell’articolo 2, comma 2 del Decreto 15
dicembre 2005 n.4432, ai fini della verifica di conformità al presente atto
ed in assenza dei piani di gestione delle aree SIC e
ZPS, rileva l’adempimento degli impegni previsti dalle norme 2.1
(Gestione delle stoppie e dei residui colturali), 4.1 lettera b) (Protezione del
pascolo permanente), 4.2 (Gestione delle superfici ritirate dalla produzione),
4.4 lettere a) e c) (Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio)
per il mantenimento delle buone condizioni agronomiche ed ambientali di cui
all’allegato 2 della presente delibera.
CAMPO DI CONDIZIONALITA’: SANITA’ PUBBLICA, SALUTE,
IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI
ATTO
A6 - DIRETTIVA 92/102/CEE DEL CONSIGLIO DEL 27 NOVEMBRE 1992, (MODIFICATA
DAL REG. CE 21/2004) RELATIVA ALL’IDENTIFICAZIONE E ALLA REGISTRAZIONE DEGLI
ANIMALI, ARTICOLI 3, 4 E 5.
ATTO A7
- REGOLAMENTO 2629/97 (ABROGATO DAL 911/2004) CHE STABILISCE MODALITÀ DI
APPLICAZIONE DEL REG. 820/97 (ABROGATO DAL REG. 1760/2000) PER QUANTO RIGUARDA I MARCHI AURICOLARI,
IL REGISTRO DELLE AZIENDE E I
PASSAPORTI PREVISTI DAL SISTEMA DI
IDENTIFICAZIONE E DI REGISTRAZIONE DEI BOVINI, ARTICOLI 6 E
8.
ATTO A8
- REGOLAMENTO 1760/2000 CHE ISTITUISCE UN SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E
REGISTRAZIONE DEI BOVINI E RELATIVO ALL’ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE E DEI
PRODOTTI A BASE DI CARNI BOVINE E CHE ABROGA IL REGOLAMENTO 820/97, ARTICOLO 4 E
ARTICOLO 7.
ATTO A8 BIS
- REGOLAMENTO (CE) 21/2004 DEL CONSIGLIO DEL 17 DICEMBRE 2003 CHE
ISTITUISCE UN SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI OVINI E DEI
CAPRINI E CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (CE) 1782/2003 E LE DIRETTIVE 92/102/CEE E
64/432/CEE (GU L 5 DEL 9.1.2001, PAGINA 8), ARTICOLI 3, 4 E
5.
Recepimento:
Ø
D.P.R. 30 aprile
1996, n. 317 “Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva
92/102/CEE relativa all’identificazione e registrazione degli animali.”(G.U.
G.U. 14.06.1996 n. 138)
Ø
D.P.R. 19 ottobre
2000, n. 437 “regolamento recante modalità per l’identificazione e la
registrazione dei bovini” (G.U. 06.02.2001 n. 30)
Ø
DM 31 gennaio 2002
“Disposizioni in materia di funzionamento dell’anagrafe bovina” (G.U. 26 marzo
2002 n. 72)
Ø
DM 7 giugno 2002
“Approvazione del manuale operativo per la gestione dell’anagrafe bovina
(Supplemento Ordinario n. 137 GU n. 152 del 1-7-2000)” e successive
modifiche
Ø
Legge della Provincia
Autonoma di Bolzano n. 9 del 27 aprile 1995 e successive modifiche, recante
disposizioni per l’istituzione dell’anagrafe provinciale del bestiame e delle
aziende di allevamento e disposizioni urgenti nel settore dell’agricoltura
(B.U.R. n.24 del 16 maggio 1995)
Ø
Legge della Regione
Valle d'Aosta 26 marzo 1993, n. 17, recante "Istituzione dell'anagrafe regionale
del bestiame e delle aziende agricole";
Ø
Legge della Regione
Valle d'Aosta 28 aprile 2003, n. 17 "Istituzione e gestione del sistema
informativo agricolo regionale (S.I.A.R.) e dell'Anagrafe regionale delle
aziende agricole valdostane".
Competenza
regionale:
Ø
Gli Enti preposti
al rispetto della normativa vigente sono, per quanto riguarda la gestione, l’Ispettorato Regionale Veterinario,
mentre per quanto riguarda i controlli, le Aziende Sanitarie Locali.
________________________________________________________________________________
ELENCO “B” DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI
APPLICABILI A DECORRERE DALL’1/1/2006 A NORMA DELL’ALLEGATO III DEL REG.
(CE)1782/03
________________________________________________________________________________
CAMPO DI
CONDIZIONALITA’: SANITA’ PUBBLICA, SALUTE, IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI
ANIMALI
ATTO
B9 - DIRETTIVA 91/414/CEE CONCERNENTE L’IMMISSIONE IN COMMERCIO DEI
PRODOTTI FITOSANITARI
ARTICOLO 3
Recepimento:
Ø
Decreto legislativo
n. 194 del 17 marzo 1995 "Attuazione della dir. 91/414/CEE in materia di
immissione in commercio di prodotti fitosanitari" (GU n.122 del 27 maggio 1995,
SO n. 60).
Ø
D.P.R. n. 290 del 23
aprile 2001 Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione
alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti
fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997) [art.
42] (G.U. 18.07.2001 n. 165
S.O.).
Ø
Circolare MiPAF 30/10/2002 Modalità applicative dell'art. 42 del
decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai dati
di produzione, esportazione, vendita ed utilizzo di prodotti fitosanitari e
coadiuvanti di prodotti fitosanitari (G.U. 5 febbraio 2003, n. 29, S.O. n.
18).
Ø
Decreto del Ministro
della salute 9 agosto 2002 (G.U. n. 265 del 12 Novembre
2002).
Ø
Decreto del Ministro
della salute 27 agosto 2004 relativo ai prodotti fitosanitari: limiti massimi di
residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione (GU n.
292 del 14 dicembre 2004 - Suppl. Ordinario n.179).
Competenza
regionale:
Ø
L’Autorità competente è l’Assessorato
Regionale Sanità.
ATTO
B10 - DIRETTIVA 96/22/CE DEL CONSIGLIO CONCERNENTE IL DIVIETO
D'UTILIZZAZIONE DI TALUNE SOSTANZE AD AZIONE ORMONICA, TIREOSTATICA E DELLE
SOSTANZE BETA-AGONISTE NELLE PRODUZIONI ANIMALI E ABROGAZIONE DELLE DIRETTIVE
81/602/ CEE, 88/146/CEE E 88/299/CEE
ARTICOLI 3, 4, 5 (+ 5 A) E
7
Recepimento:
Ø
Decreto legislativo
n.336 del 4.8.1999 “Attuazione delle direttive 96/22/CE e 96/23/CE concernenti
il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica
e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni di animali e le misure di
controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro
prodotti”.(G.U. n.230 del 30 settembre 1999)
Ø
Decreto dirigenziale
del 14/10/2004 del Ministero della Salute (G.U. n. 245 del
18/10/2004)
Competenza
regionale:
Ø
Gli Enti preposti al
rispetto della normativa vigente sono, per quanto riguarda la gestione, l’Ispettorato Regionale Veterinario,
mentre per quanto riguarda i controlli, le Aziende Sanitarie
Locali.
ATTO
B11 – REGOLAMENTO (CE)
178/2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE STABILISCE I PRINICPI E I
REQUISITI GENERALI DELLA LEGISLAZIONE ALIMENTARE, ISTITUISCE L’AUTORITA’ EUROPEA
PER LA SICUREZZA ALIMENTARE E FISSA LE PROCEDURE NEL CAMPO DELLA SICUREZZA
ALIMENTARE,
ARTICOLI 14, 15, 17 PARAGRAFO 1, 18, 19 E
20
Recepimento:
Ø
Decreto del Ministro
delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 27
maggio 2004 recante “rintracciabilità e scadenza del latte fresco” (G.U. n.152
dell’1.7.2004)
Ø
Decreto del Ministro
delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 14
gennaio 2005 recante “linee guida per la stesura del manuale aziendale per la
rintracciabilità del latte” (G.U. n. 30 del 7.2.2005)
Attuazione
regionale:
ATTO
B12 - REGOLAMENTO (CE)
999/2001 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RECANTE DISPOSIZIONI PER
LA PREVENZIONE, IL CONTROLLO E L'ERADICAZIONE DI ALCUNE ENCEFALOPATIE
SPONGIFORMI TRASMISSIBILI
ARTICOLI
7, 11, 12, 13 E 15
Competenza
regionale:
Ø
Gli Enti preposti al
rispetto della normativa vigente sono, per quanto riguarda la gestione, l’Ispettorato Regionale Veterinario,
mentre per quanto riguarda i controlli, le Aziende Sanitarie Locali.
ATTO B13 - DIRETTIVA 85/511/CEE DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CONCERNENTE MISURE COMUNITARIE DI LOTTA
CONTRO L'AFTA EPIZOOTICA
ARTICOLO
3
Recepimento:
Ø
D.P.R. n. 229 del
1.3.1992 concernente il regolamento di attuazione della direttiva 85/511/CEE che
stabilisce misure di lotta contro l’afta epizootica, tenuto conto delle
modifiche apportate dalla direttiva 90/423/CEE del 26 giugno 1990 (GU n.66 del
19.3.1992, SO n.56)
Competenza
regionale:
Ø
Gli Enti preposti al
rispetto della normativa vigente sono, per quanto riguarda la gestione, l’Ispettorato Regionale Veterinario,
mentre per quanto riguarda i controlli, le Aziende Sanitarie Locali.
ATTO
B14 - DIRETTIVA 92/119/CEE DEL CONSIGLIO CONCERNENTE L’INTRODUZIONE DI
MISURE GENERALI DI LOTTA CONTRO ALCUNE MALATTIE DEGLI ANIMALI NONCHE’ DI MISURE
SPECIFICHE PER LA MALATTIA VESCICOLARE DEI SUINI
ARTICOLO
3
Recepimento:
Ø
DPR n. 362 del
17.5.1996 relativo alla “Introduzione di misure generali di lotta contro alcune
malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare
dei suini“ (GU n.115 del 10.7.1996 SO n.115)
Competenza
regionale:
Ø
Gli Enti preposti al
rispetto della normativa vigente sono, per quanto riguarda la gestione, l’Ispettorato Regionale Veterinario,
mentre per quanto riguarda i controlli, le Aziende Sanitarie Locali.
ATTO
B15 - DIRETTIVA 2000/75/CE DEL CONSIGLIO CHE STABILISCE DISPOSIZIONI
SPECIFICHE RELATIVE ALLE MISURE DI LOTTA E DI ERADICAZIONE DELLA FEBBRE
CATARRALE DEGLI OVINI
ARTICOLO
3
Recepimento:
Ø
Decreto legislativo 9
luglio 2003, n. 225 recante Attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle
misure di lotta e di eradicazione del morbo «lingua blu» degli ovini (GU n.194
del 22.8.2003 SO n.138)
Competenza
regionale:
Ø
Gli Enti preposti al
rispetto della normativa vigente sono, per quanto riguarda la gestione, l’Ispettorato Regionale Veterinario,
mentre per quanto riguarda i controlli, le Aziende Sanitarie Locali.
________________________________________________________________________________
ELENCO “C” DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI
APPLICABILI A DECORRERE DALL’1/1/2007 A NORMA DELL’ALLEGATO III DEL
REG.(CE)1782/03
ATTO C16 – DIRETTIVA 91/629/CEE DEL CONSIGLIO DEL
19 NOVEMBRE 1991, CHE STABILISCE LE NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DEI
VITELLI
ARTICOLI 3 E 4
Recepimento:
Ø
Decreto legislativo
n. 533 del 30 dicembre 1992
Attuazione della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per
la protezione dei vitelli” (S.O. G.U. 11.01.1993 n. 7 )
Competenza
regionale:
Ø
Gli Enti preposti al
rispetto della normativa vigente sono, per quanto riguarda la gestione, l’Ispettorato Regionale Veterinario,
mentre per quanto riguarda i controlli, le Aziende Sanitarie Locali.
ATTO C17 – DIRETTIVA 91/630/CEE DEL CONSIGLIO
DEL 19 NOVEMBRE 1991, CHE STABILISCE LE NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DEI SUINI
ARTICOLI 3 E 4, PARAGRAFO
1
Recepimento:
Ø
Decreto legislativo.
30.12.1992, n.534 – Attuazione delle direttiva 91/630/CEE che stabilisce le
norme minime per la protezione dei suini (S.O. G.U. 11.01.1993 n. 7
)
Competenza
regionale:
Ø
Gli Enti preposti al
rispetto della normativa vigente sono, per quanto riguarda la gestione, l’Ispettorato Regionale Veterinario,
mentre per quanto riguarda i controlli, le Aziende Sanitarie Locali.
ATTO
C18 – DIRETTIVA 98/58/CE DEL CONSIGLIO, RIGUARDANTE LA PROTEZIONE DEGLI
ANIMALI NEGLI ALLEVAMENTI
ARTICOLO 4
Recepimento:
Ø
Decreto legislativo
26 marzo 2001, n. 146 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla
protezione degli animali negli allevamenti". (GU n. 95 del 24 aprile
2001)
Competenza
regionale:
Ø
Gli Enti preposti al
rispetto della normativa vigente sono, per quanto riguarda la gestione, l’Ispettorato Regionale Veterinario,
mentre per quanto riguarda i controlli, le Aziende Sanitarie Locali.
recante
ELENCO
DELLE NORME PER IL MANTENIMENTO DEI TERRENI IN BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E
AMBIENTALI (Art. 5 Reg. (CE) 1782/03 e Allegato
IV)
CAMPO DI
CONDIZIONALITA’: BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI
Obiettivo 1: EROSIONE DEL SUOLO: Proteggere il
suolo mediante misure idonee
NORMA 1.1: Interventi di regimazione temporanea
delle acque superficiali di terreni in pendio
Ambito di applicazione:
Superfici di cui alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 2 del DM 15 dicembre
2005
Al fine di favorire la protezione del suolo
dall’erosione, la norma si applica esclusivamente ai terreni declivi che
manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse
(rigagnoli) in assenza di sistemazioni.
La norma prevede la realizzazione di solchi acquai
temporanei, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell’appezzamento
considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del
solco stesso e sia convogliata in fossi ed alvei naturali, disposti ai bordi dei
campi, ove esistenti.
Sono esenti dall’adempimento della presente norma
le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per
l’intera annata agraria.
Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti
nonostante l’applicazione della suddetta norma la condizionalità è da ritenersi
rispettata.
A norma dell’articolo 2 comma 1 del Decreto 15
dicembre 2005 n.4432, fatta salva la normativa locale vigente
in materia di difesa del suolo, tenuto conto delle condizioni del suolo, del
clima, dei sistemi aziendali esistenti a livello regionale la presente norma
prevede i seguenti impegni:
-
la realizzazione di
solchi acquai temporanei, ad andamento livellare o comunque trasversale alla
massima pendenza.
I solchi devono essere
realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell’appezzamento e
devono avere una distanza tra loro non superiore ad 80
m.
LaddoveIn considerazione
dell’elevata acclività del terreno, ove vi siano rischi per la stabilità del mezzo
meccanico,, in considerazione
dell’elevata acclività del terreno, in
sostituzione dei solchi acquai temporanei si devonoè prescritta la realizzare
realizzazione di fasce non lavorate con
inerbimento, anche spontaneo, finalizzate al contenimento dell’erosione. Tali fasce, in funzione della
sicurezza dell’operatività delle macchine, devono avere e adun andamento
trasversale rispetto alla massima pendenza, una, in funzione della
sicurezza dell’operatività delle macchine e di larghezza
non inferiore a metri 5 e ad una interdistanzadistanza, tra le
fasce, non superiore a metri 60.
La realizzazione di
dette fasce non si attua alle colture autunno-vernine seminate prima del 31
dicembre 2005.
Obiettivo 2: SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO: Mantenere
i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune
pratiche
NORMA 2.1: Gestione delle stoppie e dei residui
colturali
Ambito di applicazione: Superfici di cui alle
lettere a) e b) del comma 3 dell’articolo 2 del Decreto 15 dicembre 2005 n.4432
Descrizione della norma e degli adempimenti:
Al fine di favorire la preservazione del livello di
sostanza organica presente nel suolo nonché la tutela della fauna selvatica e la
protezione dell’habitat, è opportuno provvedere ad una corretta gestione dei
residui colturali.
È pertanto vietata la bruciatura delle stoppie e
delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi
di prati naturali o seminati.
A norma dell’articolo 2 comma 1 del Decreto 15
dicembre 2005 n.4432, tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima, dei
sistemi aziendali esistenti a livello regionale la presente norma prevede i
seguenti impegni:
a) fino al 30 Settembre
è vietata la bruciatura delle
stoppie, delle paglie e dei residui colturali;
b) b) i conduttori
delle aziende agricole, nel più breve tempo possibile dalla raccolta e comunque
non oltre il 15 Agosto, possono sottoporre a pascolamento l’intero corpo
aziendale interessato dalle stoppie, dalle paglie e dai residui colturali; in
alternativa devono realizzare fasce parafuoco perimetrali di ampiezza non
inferiore a dieci metri o devono procedere alla lavorazione de1l’intera dell’intera
superficie;
a)
c) nel caso in
cui si preveda di non
effettuare le operazioni di raccolta non verranno
effettuate, i conduttori delle aziende agricole dovranno eseguire
le operazioni descritte al punto bb), entro il 15
luglio;
c)
d) solo dopo il 30 settembre sarà consentita la bruciatura delle
stoppie, delle paglie e dei residui colturali, nel rispetto della
normativa vigente in materia antincendio.
a) fino al 30
Settembre di ogni anno è vietata la bruciatura delle stoppie,
delle paglie e dei residui colturali; essa sarà
consentita, dopo tale
data, nel rispetto della
normativa vigente in materia antincendio. In tal casocaso di bruciatura
i
conduttori delle aziende agricole si devono
dovranno effettuare, nella campagna agraria
seguente, almeno uno dei seguenti interventi finalizzati al ripristino del
livello di sostanza organica del suolo:
§
sovescio;
§
coltivazione di leguminose in
purezza con interramento dei residui colturali;
§
coltivazione di miscugli di
foraggere con presenza di leguminose e graminacee, pascolati almeno una volta,
eventualmente sfalciati, e comunque con l’interramento dei residui
colturali;
§
letamazione o altri interventi
di concimazione organica;
All’interno dei siti di
importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi
delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, la bruciatura delle stoppie è, comunque,
sempre esclusa, salvo diversa prescrizione della competente autorità di
gestione.
Ulteriore Dderoghea:
Interventi di bruciatura connessi ad emergenze di
carattere fitosanitario prescritti dall’Autorità competente. Nel caso di ricorso
alla presente
deroga, è necessario effettuare interventi alternativi di
ripristino del livello di sostanza organica del suolo almeno uno
degli interventi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo specificati al punto ad), salvo diversa prescrizione della predetta
Autorità
Obiettivo 3: STRUTTURA DEL SUOLO: Mantenere la
struttura del suolo mediante misure adeguate
NORMA 3.1: Difesa della struttura del suolo
attraverso il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque
superficiali
Ambito di applicazione: Superfici di cui alla
lettera e) del comma 3 dell’articolo 2 del Decreto 15 dicembre 2005
n.4432
Al fine di mantenere la struttura del suolo, la
presente norma stabilisce che gli agricoltori devono mantenere in efficienza la
rete di sgrondo per il deflusso delle acque superficiali e, ove presente, la
baulatura.
Sono quindi previsti i seguenti
adempimenti:
- manutenzione della rete idraulica aziendale,
rivolta alla gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori, al
fine di garantirne l’efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque.
Qualora i fenomeni di allagamenti e ristagni siano
presenti nonostante l’applicazione puntuale della suddetta norma, la
condizionalità è da ritenersi rispettata.
A norma dell’articolo 2, comma 2 del Decreto 15
dicembre 2005 n.4432 a livello regionale la presente norma prevede i seguenti
impegni:
- la manutenzione della rete, rivolta alla gestione
e conservazione delle scoline e dei canali collettori al fine di garantire
l’efficienza della rete di sgrondo.
Sono ammesse nei seguenti casi:
1. Per le superfici soggette Sono fatte salve
alle
disposizioni di cui alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.
2. In pPresenza di
drenaggio sotterraneo.
3.Per le superfici impegnate ai
sensi del PSR
2000/2006 Misura F agroambiente, Azione
F4a, intervento a) Zone umide,
Aa norma dell’articolo 2, comma 4, secondo
trattino, del Decreto 15 dicembre 2005 n. 4432.
Obiettivo 4: LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO:
Assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il
deterioramento degli habitat
NORMA 4.1: Protezione del pascolo
permanente
Ambito di applicazione: Superfici di cui alla
lettera c) del comma 3 dell’articolo 2 del Decreto 15 dicembre 2005
n.4432
Al fine di assicurare un livello minimo di
mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento dell’habitat, le superfici
a pascolo permanente sono soggette ai seguenti impegni:
a) divieto di riduzione della superficie a pascolo
permanente a norma dell’art.4 del
regolamento (CE) n. 796/04 e successive modifiche e integrazioni;
b) divieto di conversione della superficie a
pascolo permanente ad altri usi all’interno dei siti di importanza comunitaria e
delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive
92/43/CEE e 79/409/CEE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di
gestione;
c) esclusione di lavorazioni del terreno fatte
salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla
gestione dello sgrondo delle acque.
A norma dell’articolo 2 comma 1 del Decreto 15
dicembre 2005 n.4432, tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima e dei
sistemi aziendali esistenti, a livello regionale la presente norma prevede i
seguenti impegni:
a)
divieto di riduzione
della superficie a pascolo permanente a norma dell’art.4 del regolamento (CE) n.
796/04 e successive modifiche e integrazioni;
b)
divieto di
conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi all’interno dei
siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati
ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, salvo diversa prescrizione
della competente autorità di gestione;
c) esclusione di
lavorazioni del terreno fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento
del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle
acque;
d)
Il carico massimo di
bestiame per ettaro non deve comunque superare i 2 UBA/Ha e, in ogni caso, dovrà
essere garantito il rispetto di eventuali prescrizioni più
restrittive.
1.
Nel caso di
interventi agronomici e/o adempimenti, diversi da quelli della presente norma,
ove previsti dal regolamento (CE) 796/04 e successive modifiche e integrazioni,
in ordine al precedente impegno a).
1.A norma
dell’articolo 2, comma 4, secondo trattino del Decreto 15 dicembre 2005
n.4432,…. (Specificare, se presenti, gli impegni disciplinati
dalle buone pratiche agricole normali applicate nel contesto del regolamento
(CE) 1257/99 nonché gli impegni delle misure/azioni agroambientali applicati al
di sopra del livello di riferimento delle BPAn).
NORMA 4.2: Gestione delle superfici ritirate dalla
produzione
Ambito di applicazione: Superfici di cui alla
lettera b) del comma 3 dell’articolo 2 del Decreto 15 dicembre 2005
n.4432
Al fine di assicurare un livello minimo di
mantenimento dei terreni ed evitare
il deterioramento degli habitat, le superfici ritirate dalla produzione sono
soggette alle seguenti prescrizioni:
a)
presenza di una
copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l’anno;
b)
attuazione di
pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio, o altre operazioni
equivalenti, al fine di conservare l’ordinario stato di fertilità del terreno,
tutelare la fauna selvatica e prevenire la formazione di un potenziale inoculo
di incendi, in particolare nelle condizioni di siccità, ed evitare la diffusione
di infestanti.
A norma dell’articolo 2, comma 2 del Decreto 15
dicembre 2005 n.4432 a livello regionale la presente norma prevede i seguenti
impegni:
a) presenza di una copertura
vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l’anno;
b) al fine di prevenire la
formazione di un potenziale inoculo d’incendi, è fatto obbligo di effettuare uno
sfalcio annuale; in alternativa, la trinciatura oppure, per le superfici ove non sussistono gli specifici
divieti previsti per il set-aside di utilizzo della copertura vegetale per
l’alimentazione animale, il pascolamento della superficie
interessata.
In ogni caso, è vietato effettuare lo
sfalcio, la
trinciatura
e il pascolamento, nei
seguenti periodi:
§
per le aree individuate ai
sensi della direttiva 79/409/CEE e 92/43/CEE, per 150 (centocinquanta) giorni
consecutivi a partire dal 30 aprile di ogni anno;
§
per tutte le altre aree per
120 (centoventi) giorni consecutivi a partire dal 15 maggio di ogni
anno;
a)A norma dell’articolo 2 comma 1 del Decreto 15
dicembre 2005 n.4432, tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima e dei
sistemi aziendali esistenti, a livello regionale la presente norma prevede i
seguenti impegni:
a) presenza di una copertura
vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l’anno;
b) attuazione di pratiche
agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio, o altre operazioni equivalenti
………….(specificare, se del caso,
gli altri interventi ammessi, equivalenti allo
sfalcio; il numero degli interventi di sfalcio o altri interventi ammessi da
effettuarsi, in ogni caso, almeno una volta all’anno; l’intervallo temporale
entro cui effettuare gli interventi di sfalcio o gli altri interventi ammessi,
nel rispetto degli intervalli previsti nell’allegato 2, norma 4.2, del decreto
15 dicembre 2005; l’eventuale suddivisione del territorio in aree omogenee per
caratteristiche pedoclimatiche al fine di adattare gli adempimenti previsti
dalla norma alle condizioni locali).
1.con riferimento alla norma precedente, è vietato
effettuare lo sfalcio o il pascolamento, nei seguenti periodi:
§per le aree individuate ai sensi della direttiva
79/409/CEE e 92/43/CEE, per 150
(centocinquanta) giorni consecutivi a partire dal 30 aprile di ogni
anno;
§per tutte le altre aree per 120 (centoventi) giorni
consecutivi a partire dal 15 Aprile di ogni
anno;
A norma dell’articolo 2, comma 2 del Decreto 15
dicembre 2005 n.4432 a livello regionale la presente norma prevede i seguenti
impegni:
a)presenza di una copertura vegetale, naturale o
artificiale, durante tutto l’anno;
a)attuazione di pratiche agronomiche consistenti in
operazioni di sfalcio, o altri interventi ammessi (trinciatura), pari ad almeno
uno l’anno. Per le aree individuate
ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE, il periodo di
divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, è compreso fra il 1°
marzo e il 31 luglio di ogni anno. Per le altre aree il periodo di divieto
annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, è compreso fra il 15 marzo e
il 15 luglio di ogni anno. E’ fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni
del terreno per la realizzazione di fasce antincendio conformemente a quanto
previsto dalle normative in vigore.
La necessità di avvalersi delle deroghe deve essere
comprovata tramite autocertificazione resa dall’agricoltore ai sensi di
legge.
In deroga all’impegno a), sono ammesse lavorazioni
meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti
casi:
1.
pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide.
2.
terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi.
3. colture a perdere per la fauna, lettera c)
articolo 1 del Decreto 15 dicembre 2005 n.4432 Ministeriale del
7 marzo 2002.
4. lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere
una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi
non prima del 15 luglio. In ogni caso, se il terreno è destinato alla
coltivazione ai fini dell’ottenimento di una produzione agricola nell’anno
successivo, dopo il 31 agosto è ammesso ogni tipo di
lavorazione.
5. nel caso in cui sia necessario effettuare
lavorazioni di affinamento sui terreni lavorati prima del 1° gennaio di ciascun
anno, al solo scopo di favorirne il successivo migliore inerbimento spontaneo o
artificiale; in tale circostanza è comunque ammesso un solo intervento
agronomico nei periodi di divieto previsti dalla norma; in ogni caso la presente
deroga non si applica ai terreni ritirati dalla produzione per più di una annata
agraria (ritiro pluriennale dei terreni dalla produzione).
6. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali
all’esecuzione di interventi di miglioramento fondiario.
In
deroga all’impegno b), sono ammesse le seguenti pratiche:
7. idonee pratiche agronomiche a basso impatto
finalizzate a limitare la disseminazione di essenze infestanti, nonché la
propagazione di vegetazione indesiderata, come di seguito specificate:
a) operazioni di sfalcio o trinciatura, da
eseguirsi in deroga alle epoche prestabilite, al fine di evitare che le piante
infestanti vadano a fioritura e quindi a successiva disseminazione; tali
operazioni devono essere svolte adottando tutte le precauzioni possibili per
mitigare gli effetti negativi per la fauna selvatica. E’ comunque escluso
qualsiasi intervento che comporti la rottura del cotico erboso. La produzione
erbacea ottenuta a seguito dello sfalcio operato sulle superfici abbinate a
titoli di riposo può essere utilizzata in azienda a fini agricoli e per
l’alimentazione del bestiame dopo il 31 agosto di ciascun anno, mentre può
essere destinata alla commercializzazione dopo il 15 gennaio dell’anno
successivo.
b) In aggiunta o in alternativa alle operazioni di
cui al punto 7.a), unicamente per i terreni ritirati volontariamente dalla
produzione - per i quali non sussistono gli specifici divieti previsti per il
set-aside di utilizzo della copertura vegetale per l’alimentazione animale -, è
ammesso, in deroga alle epoche prestabilite, l’intervento di controllo della
vegetazione tramite pascolamento, purché sia garantito un equilibrato
sfruttamento del cotico erboso.
Le disposizioni
di cui al presente punto 7 lettere a) e b) non si applicano alle aziende
ricadenti nelle aree Natura 2000, ai sensi delle direttive 79/409/CEE e
92/43/CE, nel caso in cui gli interventi agronomici ammessi contrastino con le
misure di conservazione o con i piani di gestione prescritti dagli Enti gestori
dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione
speciale.
8. A norma
dell’articolo 2, comma 4, secondo trattino del Decreto 15 dicembre 2005
n.4432,…. (Specificare, se presenti, gli impegni disciplinati
dalle buone pratiche agricole normali applicate nel contesto del regolamento
(CE) 1257/99 nonché gli impegni delle misure/azioni agroambientali applicati al
di sopra del livello di riferimento delle BPAn).
NORMA 4.3: Manutenzione degli
oliveti
Ambito di applicazione: Superfici di cui alla
lettera d) del comma 3 dell’articolo 2 del Decreto 15 dicembre 2005
n.4432
Descrizione della norma e degli
adempimenti
Al fine di assicurare un livello minimo di
mantenimento dei terreni ed evitare
il deterioramento degli habitat, gli oliveti devono essere mantenuti in buone
condizioni vegetative osservando i seguenti impegni:
a) divieto di estirpazione delle piante di olivo ai
sensi della Legge 14 febbraio 1951 n.144;
b) attuazione di tecniche colturali rivolte alla
pianta allo scopo di mantenere un equilibrato sviluppo vegetativo dell’impianto,
secondo gli usi e le consuetudini locali.
A norma dell’articolo 2 comma 1 del Decreto 15
dicembre 2005 n.4432, tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima e dei
sistemi aziendali esistenti, a livello regionale la presente norma prevede i
seguenti impegni:
a)
divieto di
estirpazione delle piante di olivo ai sensi della Legge 14 febbraio 1951
n.144;
b)
attuazione di
tecniche colturali rivolte alla pianta allo scopo di mantenere un equilibrato
sviluppo vegetativo dell’impianto, secondo gli usi e le consuetudini
locali;
c) potatura degli olivi
almeno una volta ogni 5 anni.
a) in
caso di reimpianto autorizzato o di estirpazione autorizzata dall’autorità
competente in base a quanto previsto dalla Legge 14 febbraio 1951 n.144;
b) in
presenza di motivazioni di ordine fitosanitario relativamente all’impegno b) e
c).
NORMA 4.4: Mantenimento degli elementi
caratteristici del paesaggio
Ambito di applicazione: Superfici di cui alla
lettera e) del comma 3 dell’articolo 2 del Decreto 15 dicembre 2005
n.4432
Al fine di assicurare un livello minimo di
mantenimento dei terreni ed evitare
il deterioramento degli habitat tramite il mantenimento degli elementi
caratteristici del paesaggio sull’intero territorio nazionale, gli agricoltori
beneficiari di un pagamento diretto nell’ambito dei regimi di aiuti di cui
all’allegato 1 del Reg.(CE) 1782/03 devono rispettare i seguenti
impegni:
a) divieto di eliminazione dei terrazzamenti
esistenti, delimitati a valle da un muretto a secco oppure da una scarpata
inerbita;
b) divieto di effettuazione di livellamenti non
autorizzati;
c) il rispetto dei provvedimenti regionali adottati
ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva
92/43/CEE;
d) Il rispetto dei provvedimenti regionali di
tutela degli elementi caratteristici del paesaggio non compresi alla lettera
c).
A norma dell’articolo 2 comma 1 del Decreto 15
dicembre 2005 n.4432, tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima e dei
sistemi aziendali esistenti, a livello regionale la presente norma prevede i
seguenti impegni:
a) divieto di eliminazione dei terrazzamenti
esistenti, delimitati a valle da un muretto a secco oppure
da una scarpata inerbita;
b) divieto di effettuazione di livellamenti non
autorizzati secondo le norme che regolano il vincolo
idrogeologico;
c) il rispetto dei provvedimenti regionali adottati
ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva
92/43/CEE;
d) Il rispetto dei provvedimenti regionali di
tutela degli elementi caratteristici del paesaggio non compresi alla lettera c),
secondo quanto previsto dalle norme attuative del Piano
Paesistico Regionale vigente
Deroghe
1. In riferimento all’impegno di cui alla
precedente lettera a), è consentito il rimodellamento dei terrazzamenti allo
scopo di renderli economicamente validi e meccanizzabili (ad esempio, ai fini
della trasformazione in terrazzi collegati), nel rispetto delle norme che
regolano il vincolo idrogeologico.
2. In riferimento all’impegno di cui alla
precedente lettera b), sono consentiti i livellamenti ordinari per la
preparazione dei letti di semina.