D.D.G.  n.  138  del 23 Febbraio 2006

 

 

ASSESSORATO REGIONALE AGRICOLTURA E FORESTE

Dipartimento Regionale interventi strutturali

IL DIRIGENTE GENERALE

 

Visto lo Statuto della Regione Siciliana, ed in particolare l’articolo 20;

Visto il regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune;

Visto il regolamento (CE) n. 1783/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 che modifica il regolamento (CE) n. 1257/99 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEOGA);

Visto il regolamento (CE) n. 864/04 del Consiglio del 29 aprile 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1782/03 e, in particolare, l’allegato IV;

Visto il regolamento (CE) n. 21/04 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/03 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE;

Visto il regolamento (CE) n. 795/04 della Commissione del 21 aprile 2004 recante modalità di applicazione del regime del pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/03 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 796/04 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/03 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 1698/05 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il decreto ministeriale del MIPAF del 20 luglio 2004 n.1628, recante disposizioni nazionali per l’attuazione del regolamento (CE) n.1782/03 relativamente all’articolo 33 ed all’articolo 40, che disciplinano rispettivamente l’ammissibilità al regime del pagamento unico e le circostanze eccezionali verificatesi prima o nel corso del periodo di riferimento, nonché del regolamento (CE) n.795/04;

Visto il decreto ministeriale del MIPAF del 5 agosto 2004, n. 1787 recante disposizioni per l’attuazione della riforma della politica agricola comune, in particolare l’articolo 5 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale del MIPAF del 24 settembre 2004 n. 2026, recante disposizioni per l’attuazione degli articoli 8 e 9 del decreto ministeriale 5 agosto 2004, recante disposizioni per l’attuazione della riforma della politica agricola comune;

Visto il decreto legislativo n. 99/2004, recante disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettere d), e), f), g), l)  della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 2005 e, in particolare, l’art. 2, comma 1, che ai fini e per gli effetti di cui agli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1782/03, a norma dell’art. 5, comma 2, del decreto ministeriale del MIPAF del 5 agosto 2004 n. 1787, dispone che le regioni e province autonome definiscono, per l’anno 2006 inderogabilmente entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del suddetto decreto e, per le annualità successive, inderogabilmente entro il 30 settembre dell’anno precedente a quello di applicazione, l’elenco degli impegni applicabili a livello territoriale in base agli atti elencati nell’allegato 1 dello stesso decreto ed alle norme quadro per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali elencate nell’allegato 2 dello stesso decreto;

Ritenuto che si debba procedere, a livello territoriale, alla definizione dell’elenco degli impegni applicabili in base agli atti elencati nell’allegato 1 dello stesso decreto ministeriale ed alle norme quadro per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali elencate nell’allegato 2 dello stesso decreto;

 

DECRETA

 

Art.1 - In attuazione all’art. 2 del decreto MIPAF del 15 dicembre 2005 e per le motivazioni e le finalità esposte in premessa si definiscono le norme di “condizionalità” che gli agricoltori a livello regionale devono rispettare specificate nei seguenti allegati:

Allegato 1 – Elenco dei criteri di gestione obbligatori di cui all’allegato III del Reg. (CE) 1782/03

Allegato 2 - Elenco delle norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agrono-miche e ambientali (art. 5 Reg. (CE) 1782/03 e Allegato IV)

 

Gli allegati costituiscono parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

 

IL DIRIGENTE GENERALE

F.to   (Avv. Felice Crosta)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 1

 

 

 

del Decreto Dirigente Generale n. 138 del 23 Febbraio 2006

 

 

recante

 

 

 

 

 

 

ELENCO DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI DI CUI ALL’ALLEGATO III DEL REG.(CE)1782/03

 

 

 

 

 

 

 

 


________________________________________________________________________________

 

ELENCO “A” DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI APPLICABILI A DECORRERE DALL’1/1/2005 A NORMA DELL’ALLEGATO III DEL REG.(CE)1782/03

________________________________________________________________________________

 

 

CAMPO DI CONDIZIONALITA’: AMBIENTE

 

ATTO A1 – DIRETTIVA 79/409/CEE, CONCERNENTE LA CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI

ARTICOLO 3, ART.4, PARAGRAFI 1, 2, 4, ARTT. 5, 7, 8

 

Recepimento:

 

Ø      Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” (Supplemento ordinario n. 41 G.U. n. 46 del 25 febbraio 1992) e successive modifiche ed integrazioni, artt. 1 e ss.

Ø      DPR 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003).

Ø      L’elenco delle zone di protezione speciale ex direttiva 79/409 e dei proposti siti di importanza comunitaria ex direttiva 92/43 è stato divulgato con D.M. 3 aprile 2000 “Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE” (G.U. n. 95 del 22 aprile 2000), corretto con comunicato in G.U. 6 giugno 2000 n. 130 e successive modifiche.

Ø      Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. della Repubblica Italiana n. 224 del 24 settembre 2002).

Ø      Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n.427 recante “Annullamento della deliberazione 2 dicembre 1996 del Comitato per le aree naturali e protette; gestione e misure di conservazione delle zone di protezione speciale (ZPS) e delle zone speciali di conservazione (ZSC)” (G.U. n. 155 del 6 luglio 2005).

Ø      Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n.429 recante l’elenco delle zone di protezione speciale classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE  (G.U. n. 168 del 21 luglio 2005).

 

Recepimento regionale:

 

Ø      Legge Regionale 33/97 G.U.R.S. n.47 DEL 02/09/1997 “Norme per la protezione, la tutela e l’incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale” - LR 15/98 G.U.R.S. n. 43 DEL 01/09/1998 - LR 7/2001 G.U.R.S. n. 22 DEL 11/05/2001;

Ø      Decreto n. 46 del 21 febbraio 2005 “Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali ricadenti nel territorio della Regione, individuati ai sensi delle direttive n. 79/409/CEE  e n. 92/43/CEE”, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 31 del 22/07/2005

Ø      Gli Enti preposti al rispetto della normativa nazionale e regionale vigente, sono l’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente ed il Corpo Forestale Regione Siciliana.

 

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell’azienda agricola:

 

A norma dell’articolo 2, comma 2 del Decreto 15 dicembre 2005 n.4432, ai fini della verifica di conformità al presente atto ed in assenza dei piani di gestione delle aree SIC e ZPS, rileva l’adempimento degli impegni previsti dalle norme 2.1 (Gestione delle stoppie e dei residui colturali), 4.1 lettera b) (Protezione del pascolo permanente), 4.2 (Gestione delle superfici ritirate dalla produzione), 4.4 lettere a) e c) (Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio) per il mantenimento delle buone condizioni agronomiche ed ambientali di cui all’allegato 2 della presente delibera.

 

 

 


ATTO A2 – DIRETTIVA 80/68/CEE, CONCERNENTE LA PROTEZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE DALL’INQUINAMENTO PROVOCATO DA CERTE  SOSTANZE PERICOLOSE

 

ARTICOLI 4 E 5

 

Recepimento:

 

Ø      Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole" come modificato e integrato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258 (Supplemento Ordinario n. 101/L G.U. n. 124 del 29 maggio 1999)

 

Competenza regionale:

 

Ø      L’autorità competente  è l’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente.

 

 

 

ATTO A3 – DIRETTIVA 86/278/CEE, CONCERNENTE LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE, IN PARTICOLARE DEL SUOLO, NELL’UTILIZZAZIONE DEI FANGHI  DI DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA

 

ARTICOLO 3 PARAGRAFO 1 E 2

 

Recepimento:

 

Ø      Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n.99 “Attuazione della Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura” (Supplemento ordinario GU 15 febbraio 1992, n 38)

 

Recepimento regionale:

 

Ø      Circolare 26/5/1993 prot. 38508 dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente (G.U.R.S. n. 30 del 19/6/1993) “Prime direttive per il rilascio delle autorizzazioni per l’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, ai sensi dell’art. 9 del Decreto Legislativo 27/1/92 n. 1999”;

Ø      D.A. n. 771 del 12/7/2004 (G.U.R.S. n. 33 del 6/8/2004), “Documentazione da allegare all’istanza di richiesta autorizzazione per l’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura”.

Ø      L’Ente preposto alla gestione e al controllo del rispetto  della normativa nazionale e regionale vigente, è l’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente.

 

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell’azienda agricola:

La norma si applica sia nel caso di utilizzazione da parte dell’agricoltore di fanghi propri, sia nel caso di utilizzazione di fanghi di terzi.

 

ATTO A4 – DIRETTIVA 91/676/CEE, RELATIVA ALLA PROTEZIONE DELLE ACQUE DALL’INQUINAMENTO PROVOCATO DAI NITRATI PROVENIENTI DA FONTI AGRICOLE

 

ARTICOLI 4 E 5

 

 

Recepimento:

 

Ø      Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole" come modificato e integrato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258 (Supplemento Ordinario n. 172 G.U. del 20 ottobre 2000, n.246)

 

Ø      Art.2, lett. ii, Decreto legislativo 152/99, definizione di “zone vulnerabili”

Ø      Art. 19 Decreto legislativo 152/99, “zone vulnerabili da nitrati di origine agricola”

 

Designazione di zone vulnerabili da nitrati di origine agricola

 

Sono designate vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le seguenti zone elencate nell'allegato 7/A-III del Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152:

   

Ø      quelle già individuate dalla Regione Emilia Romagna con la deliberazione del Consiglio regionale del 11 febbraio 1997, n. 570;

Ø      la zona delle conoidi delle province di Modena, Reggio Emilia e Parma;

Ø      l'area dichiarata a rischio di crisi ambientale di cui all'articolo 6 della legge 29 agosto 1989, n. 305, del bacino Burana Po di Volano della provincia di Ferrara;

Ø      l'area dichiarata a rischio di crisi ambientale di cui all'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305, dei bacini dei fiumi Fissero, Canal Bianco e PO di Levante (della regione Veneto).

 

Provvedimenti di designazione di ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola da parte delle Regioni e delle Province autonome:

 

Ø      Abruzzo: D.G.R. n.332 del 21 marzo 2005

Ø      Basilicata:D.G.R. n. 508 del 25 marzo 2002

Ø      Calabria: D.G.R. n.817 del 23 settembre 2005

Ø      Campania:D.G.R. n. 700 del 18 febbraio 2003

Ø      Friuli Venezia Giulia:  D.G.R. n. 1516 del 23 maggio 2003

Ø      Lazio:  D.G.R. n. 767 del 6  agosto 2004

Ø      Lombardia: D.G.R. n.19359 del 12 novembre 2004

Ø      Marche:  D.D. n. 10/TAM del 10 settembre 2003

Ø      Piemonte:  D.P.G.R. n. 9/R del 18 ottobre 2002

Ø      Sardegna: D.G.R. n.1/12 del 18 gennaio 2005

Ø      Sicilia: D.D.G. n. 121 del 24 febbraio 2005

Ø      Toscana:  D.C.R. n. 170 e 172 dell’ 8 ottobre 2003

Ø      Umbria: D.G.R. n.1201 del 19 luglio 2005

 

Ø      D.M. 19 aprile 1999, “Approvazione del codice di buona pratica agricola” (Supplemento Ordinario n. 86 G.U. n. 102 del 04-05-1999)

 

Recepimento regionale:

 

Ø      Decreto n. 121 del 24 febbraio 2005 dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente e dell’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste – Dipartimento Interventi Strutturali (G.U.R.S. n. 17 del 22/04/2005) “Approvazione della Carta regionale delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e del Programma di azione obbligatorio per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola”.

Ø      Gli Enti preposti alla gestione, nel rispetto  della normativa nazionale e regionale vigente, sono l’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente e l’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste – Dipartimento Interventi Strutturali.

 

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell’azienda agricola:

 

Le aziende agricole ricadenti nelle zone individuate vulnerabili con D.D.G. n. 121 del 24 febbraio 2005, dovranno rispettare gli adempimenti previsti dall’allegato n° 4  “Programma d’azione obbligatorio per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola”.

 

 

 

ATTO A5 – DIRETTIVA 92/43/CEE, RELATIVA ALLA CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT NATURALI E SEMINATURALI E DELLA FLORA E DELLA FAUNA SELVATICHE

 

ARTICOLI 6, 13, 15, E 22, LETTERA B)

 

Recepimento:

 

Ø      Legge 11 febbraio 1992, n. 157  “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” (Supplemento ordinario n. 41  G.U. n. 46 del 25 febbraio 1992) e successive modifiche e integrazioni, artt. 1 e ss.

Ø      DPR 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003).

Ø      L’elenco delle zone di protezione speciale ex direttiva 79/409 e dei proposti siti di importanza comunitaria ex direttiva 92/43 è stato divulgato con D.M. 3 aprile 2000 “Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE” (G.U. n. 95 del 22 aprile 2000, corretto con comunicato in G.U. 6 giugno 2000 n. 130 e successive modifiche;

Ø      Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2004 Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (G.U. n. 167 del 19 luglio 2004)

Ø      Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002).

Ø      Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n.427 recante “Annullamento della deliberazione 2 dicembre 1996 del Comitato per le aree naturali e protette; gestione e misure di conservazione delle zone di protezione speciale (ZPS) e delle zone speciali di conservazione (ZSC)” (G.U. n. 155 del 6 luglio 2005).

Ø      Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n.428 recante l’elenco dei proposti siti d’importanza comunitaria per la regione biogeografia mediterranea (G.U. n.157 dell’8 luglio 2005).

Ø      Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n.430 recante l’elenco dei proposti siti d’importanza comunitaria per la regione biogeografia continentale (G.U. n.156 del 7 giugno 2005).

 

Recepimento regionale:

 

Ø      Legge Regionale 33/97 G.U.R.S. N.47 DEL 02/09/1997 “Norme per la protezione, la tutela e l’incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale” - LR 15/98 G.U.R.S. N. 43 DEL 01/09/1998 - LR 7/2001 G.U.R.S. N. 22 DEL 11/05/2001;

Ø      Decreto n. 46 del 21 febbraio 2005 “Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali ricadenti nel territorio della Regione, individuati ai sensi delle direttive n. 79/409/CEE  e n. 92/43/CEE”, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 31 del 22/07/2005

Ø      Gli Enti preposti alla gestione, nel rispetto  della normativa nazionale e regionale vigente, sono l’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente ed il Corpo Forestale Regione Siciliana.

 

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell’azienda agricola:

 

A norma dell’articolo 2, comma 2 del Decreto 15 dicembre 2005 n.4432, ai fini della verifica di conformità al presente atto ed in assenza dei piani di gestione delle aree SIC e ZPS, rileva l’adempimento degli impegni previsti dalle norme 2.1 (Gestione delle stoppie e dei residui colturali), 4.1 lettera b) (Protezione del pascolo permanente), 4.2 (Gestione delle superfici ritirate dalla produzione), 4.4 lettere a) e c) (Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio) per il mantenimento delle buone condizioni agronomiche ed ambientali di cui all’allegato 2 della presente delibera.


CAMPO DI CONDIZIONALITA’: SANITA’ PUBBLICA, SALUTE, IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

 

 

ATTO  A6 - DIRETTIVA 92/102/CEE DEL CONSIGLIO DEL 27 NOVEMBRE 1992, (MODIFICATA DAL REG. CE 21/2004) RELATIVA ALL’IDENTIFICAZIONE E ALLA REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI, ARTICOLI 3, 4 E 5.

 

ATTO A7  - REGOLAMENTO 2629/97 (ABROGATO DAL 911/2004) CHE STABILISCE MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL REG. 820/97 (ABROGATO DAL REG. 1760/2000)  PER QUANTO RIGUARDA I MARCHI AURICOLARI, IL REGISTRO DELLE AZIENDE E  I PASSAPORTI PREVISTI DAL SISTEMA DI  IDENTIFICAZIONE E DI REGISTRAZIONE DEI BOVINI, ARTICOLI 6 E 8.

 

ATTO A8  - REGOLAMENTO 1760/2000 CHE ISTITUISCE UN SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEI BOVINI E RELATIVO ALL’ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE E DEI PRODOTTI A BASE DI CARNI BOVINE E CHE ABROGA IL REGOLAMENTO 820/97, ARTICOLO 4 E ARTICOLO 7.

 

ATTO A8 BIS  - REGOLAMENTO (CE) 21/2004 DEL CONSIGLIO DEL 17 DICEMBRE 2003 CHE ISTITUISCE UN SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI OVINI E DEI CAPRINI E CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (CE) 1782/2003 E LE DIRETTIVE 92/102/CEE E 64/432/CEE (GU L 5 DEL 9.1.2001, PAGINA 8), ARTICOLI 3, 4 E 5.

 

Recepimento:

 

Ø      D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 “Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all’identificazione e registrazione degli animali.”(G.U. G.U. 14.06.1996 n. 138)

Ø      D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437 “regolamento recante modalità per l’identificazione e la registrazione dei bovini” (G.U. 06.02.2001 n. 30)

Ø      DM 31 gennaio 2002 “Disposizioni in materia di funzionamento dell’anagrafe bovina” (G.U. 26 marzo 2002 n. 72)

Ø      DM 7 giugno 2002 “Approvazione del manuale operativo per la gestione dell’anagrafe bovina (Supplemento Ordinario n. 137 GU n. 152 del 1-7-2000)” e successive modifiche

Ø      Legge della Provincia Autonoma di Bolzano n. 9 del 27 aprile 1995 e successive modifiche, recante disposizioni per l’istituzione dell’anagrafe provinciale del bestiame e delle aziende di allevamento e disposizioni urgenti nel settore dell’agricoltura (B.U.R. n.24 del 16 maggio 1995)

Ø      Legge della Regione Valle d'Aosta 26 marzo 1993, n. 17, recante "Istituzione dell'anagrafe regionale del bestiame e delle aziende agricole";

Ø      Legge della Regione Valle d'Aosta 28 aprile 2003, n. 17 "Istituzione e gestione del sistema informativo agricolo regionale (S.I.A.R.) e dell'Anagrafe regionale delle aziende agricole valdostane".

 

Competenza regionale:

 

Ø      Gli Enti preposti al rispetto della normativa vigente sono, per quanto riguarda la gestione,  l’Ispettorato Regionale Veterinario, mentre per quanto riguarda i controlli, le Aziende Sanitarie Locali.

 


________________________________________________________________________________

 

ELENCO “B” DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI APPLICABILI A DECORRERE DALL’1/1/2006 A NORMA DELL’ALLEGATO III DEL REG. (CE)1782/03

________________________________________________________________________________

 

 

CAMPO DI CONDIZIONALITA’: SANITA’ PUBBLICA, SALUTE, IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

 

 

 

ATTO  B9 - DIRETTIVA 91/414/CEE CONCERNENTE L’IMMISSIONE IN COMMERCIO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

 

ARTICOLO 3

       

Recepimento:

 

Ø      Decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995 "Attuazione della dir. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari" (GU n.122 del 27 maggio 1995, SO n. 60).

Ø      D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997) [art. 42]  (G.U. 18.07.2001 n. 165 S.O.).

Ø      Circolare MiPAF  30/10/2002  Modalità applicative dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai dati di produzione, esportazione, vendita ed utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari (G.U. 5 febbraio 2003, n. 29, S.O. n. 18).

Ø      Decreto del Ministro della salute 9 agosto 2002 (G.U. n. 265 del 12 Novembre 2002).

Ø      Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 relativo ai prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione (GU n. 292 del 14 dicembre 2004 - Suppl. Ordinario n.179).

 

Competenza regionale:

 

Ø       L’Autorità competente è l’Assessorato Regionale Sanità.

 

 

 


ATTO  B10 - DIRETTIVA 96/22/CE DEL CONSIGLIO CONCERNENTE IL DIVIETO D'UTILIZZAZIONE DI TALUNE SOSTANZE AD AZIONE ORMONICA, TIREOSTATICA E DELLE SOSTANZE BETA-AGONISTE NELLE PRODUZIONI ANIMALI E ABROGAZIONE DELLE DIRETTIVE 81/602/ CEE, 88/146/CEE E 88/299/CEE

 

ARTICOLI 3, 4, 5 (+ 5 A) E 7

 

 

Recepimento:

 

Ø      Decreto legislativo n.336 del 4.8.1999 “Attuazione delle direttive 96/22/CE e 96/23/CE concernenti il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni di animali e le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti”.(G.U. n.230 del 30 settembre 1999)

Ø      Decreto dirigenziale del 14/10/2004 del Ministero della Salute (G.U. n. 245 del 18/10/2004)

 

Competenza regionale:

 

Ø      Gli Enti preposti al rispetto della normativa vigente sono, per quanto riguarda la gestione,  l’Ispettorato Regionale Veterinario, mentre per quanto riguarda i controlli, le Aziende Sanitarie Locali.

 

 

 

ATTO  B11 –  REGOLAMENTO (CE) 178/2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE STABILISCE I PRINICPI E I REQUISITI GENERALI DELLA LEGISLAZIONE ALIMENTARE, ISTITUISCE L’AUTORITA’ EUROPEA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE E FISSA LE PROCEDURE NEL CAMPO DELLA SICUREZZA ALIMENTARE,

 

ARTICOLI 14, 15, 17 PARAGRAFO 1, 18, 19 E 20

 

 

Recepimento:

 

Ø      Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 27 maggio 2004 recante “rintracciabilità e scadenza del latte fresco” (G.U. n.152 dell’1.7.2004)

Ø      Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 14 gennaio 2005 recante “linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte” (G.U. n. 30 del 7.2.2005)

 

Attuazione regionale:

 

Ø      Decreto Presidenziale n. 353/Serv. 5°/S.G. del 28 Dicembre 2004 relativo alla “Istituzione del Comitato Regionale per la Sicurezza Alimentare – Autorità regionale”;

Ø      Decreto Presidenziale n. 151/Serv. 1°/S.G. del 20 Giugno 2005 relativo alla “Costituzione del Comitato Regionale per la Sicurezza Alimentare – Autorità regionale”.

 

 

ATTO  B12 - REGOLAMENTO (CE)  999/2001 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RECANTE DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE, IL CONTROLLO E L'ERADICAZIONE DI ALCUNE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI

ARTICOLI 7, 11, 12, 13 E 15

 

Competenza regionale:

 

Ø      Gli Enti preposti al rispetto della normativa vigente sono, per quanto riguarda la gestione,  l’Ispettorato Regionale Veterinario, mentre per quanto riguarda i controlli, le Aziende Sanitarie Locali.

 

 

ATTO  B13 - DIRETTIVA 85/511/CEE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CONCERNENTE MISURE COMUNITARIE DI LOTTA CONTRO L'AFTA EPIZOOTICA

 

ARTICOLO  3

 

Recepimento:

 

Ø      D.P.R. n. 229 del 1.3.1992 concernente il regolamento di attuazione della direttiva 85/511/CEE che stabilisce misure di lotta contro l’afta epizootica, tenuto conto delle modifiche apportate dalla direttiva 90/423/CEE del 26 giugno 1990 (GU n.66 del 19.3.1992, SO n.56)

 

Competenza regionale:

 

Ø      Gli Enti preposti al rispetto della normativa vigente sono, per quanto riguarda la gestione,  l’Ispettorato Regionale Veterinario, mentre per quanto riguarda i controlli, le Aziende Sanitarie Locali.

 

 

 

ATTO  B14 - DIRETTIVA 92/119/CEE DEL CONSIGLIO CONCERNENTE L’INTRODUZIONE DI MISURE GENERALI DI LOTTA CONTRO ALCUNE MALATTIE DEGLI ANIMALI NONCHE’ DI MISURE SPECIFICHE PER LA MALATTIA VESCICOLARE DEI SUINI

 

ARTICOLO  3

 

Recepimento:

 

Ø      DPR n. 362 del 17.5.1996 relativo alla “Introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini“ (GU n.115 del 10.7.1996 SO n.115)

 

Competenza regionale:

 

Ø      Gli Enti preposti al rispetto della normativa vigente sono, per quanto riguarda la gestione,  l’Ispettorato Regionale Veterinario, mentre per quanto riguarda i controlli, le Aziende Sanitarie Locali.

 

ATTO  B15 - DIRETTIVA 2000/75/CE DEL CONSIGLIO CHE STABILISCE DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLE MISURE DI LOTTA E DI ERADICAZIONE DELLA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI

 

ARTICOLO  3

 

 

Recepimento:

 

Ø      Decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 225 recante Attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo «lingua blu» degli ovini (GU n.194 del 22.8.2003 SO n.138)

 

 

Competenza regionale:

 

Ø      Gli Enti preposti al rispetto della normativa vigente sono, per quanto riguarda la gestione,  l’Ispettorato Regionale Veterinario, mentre per quanto riguarda i controlli, le Aziende Sanitarie Locali. 

 


________________________________________________________________________________

 

ELENCO “C” DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI APPLICABILI A DECORRERE DALL’1/1/2007 A NORMA DELL’ALLEGATO III DEL REG.(CE)1782/03

 

 

CAMPO DI CONDIZIONALITA’: IGIENE E BENESSERE DEGLI ANIMALI

 

 

ATTO C16 – DIRETTIVA 91/629/CEE DEL CONSIGLIO DEL 19 NOVEMBRE 1991, CHE STABILISCE LE NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DEI VITELLI

ARTICOLI 3 E 4

       

Recepimento:

 

Ø      Decreto legislativo n. 533 del 30 dicembre 1992  Attuazione della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli” (S.O. G.U. 11.01.1993 n. 7 )

 

Competenza regionale:

 

Ø      Gli Enti preposti al rispetto della normativa vigente sono, per quanto riguarda la gestione,  l’Ispettorato Regionale Veterinario, mentre per quanto riguarda i controlli, le Aziende Sanitarie Locali.

 

 

 

ATTO  C17 – DIRETTIVA 91/630/CEE DEL CONSIGLIO DEL 19 NOVEMBRE 1991, CHE STABILISCE LE NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DEI  SUINI

ARTICOLI 3 E 4, PARAGRAFO 1

       

Recepimento:

 

Ø      Decreto legislativo. 30.12.1992, n.534 – Attuazione delle direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (S.O. G.U. 11.01.1993 n. 7 )

 

Competenza regionale:

 

Ø      Gli Enti preposti al rispetto della normativa vigente sono, per quanto riguarda la gestione,  l’Ispettorato Regionale Veterinario, mentre per quanto riguarda i controlli, le Aziende Sanitarie Locali.

 

 

 


ATTO  C18 – DIRETTIVA 98/58/CE DEL CONSIGLIO, RIGUARDANTE LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI NEGLI ALLEVAMENTI

ARTICOLO 4

 

Recepimento:

 

Ø      Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti". (GU n. 95 del 24 aprile 2001)

 

Competenza regionale:

 

Ø      Gli Enti preposti al rispetto della normativa vigente sono, per quanto riguarda la gestione,  l’Ispettorato Regionale Veterinario, mentre per quanto riguarda i controlli, le Aziende Sanitarie Locali.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 2

 

 

del Decreto Dirigente Generale n. 138 del 23 Febbraio 2006

 

 

recante

 

 

 

 

ELENCO DELLE NORME PER IL MANTENIMENTO DEI TERRENI IN BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI (Art. 5 Reg. (CE) 1782/03 e Allegato IV)


CAMPO DI CONDIZIONALITA’: BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI

 

 

Obiettivo 1: EROSIONE DEL SUOLO: Proteggere il suolo mediante misure idonee

 

NORMA 1.1: Interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio

 

Ambito di applicazione: Superfici di cui alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 2 del DM 15 dicembre 2005

 

Descrizione della norma e degli adempimenti

 

Al fine di favorire la protezione del suolo dall’erosione, la norma si applica esclusivamente ai terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni.

La norma prevede la realizzazione di solchi acquai temporanei, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell’appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata in fossi ed alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti.

Sono esenti dall’adempimento della presente norma le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l’intera annata agraria.

Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l’applicazione della suddetta norma la condizionalità è da ritenersi rispettata.

 

Intervento della Regione Siciliana

 

A norma dell’articolo 2 comma 1 del Decreto 15 dicembre 2005 n.4432, fatta salva la normativa locale vigente in materia di difesa del suolo, tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima, dei sistemi aziendali esistenti a livello regionale la presente norma prevede i seguenti impegni:

 

-        la realizzazione di solchi acquai temporanei, ad andamento livellare o comunque trasversale alla massima pendenza.

I solchi devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell’appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore ad 80 m.

LaddoveIn considerazione dell’elevata acclività del terreno, ove vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico,, in considerazione dell’elevata acclività del terreno, in sostituzione dei solchi acquai temporanei si devonoè prescritta la realizzare realizzazione di fasce non lavorate con inerbimento, anche spontaneo, finalizzate al contenimento dell’erosione. Tali fasce, in funzione della sicurezza dell’operatività delle macchine, devono avere  e adun andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, una, in funzione della sicurezza dell’operatività delle macchine e di larghezza non inferiore a metri 5 e ad una interdistanzadistanza, tra le fasce, non superiore a metri 60.

 

La realizzazione di dette fasce non si attua alle colture autunno-vernine seminate prima del 31 dicembre 2005.

 

 

 

 

 

 


Obiettivo 2: SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO: Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche

 

NORMA 2.1: Gestione delle stoppie e dei residui colturali

 

Ambito di applicazione: Superfici di cui alle lettere a) e b) del comma 3 dell’articolo 2 del Decreto 15 dicembre 2005 n.4432

 

Descrizione della norma e degli adempimenti:

 

Al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione dell’habitat, è opportuno provvedere ad una corretta gestione dei residui colturali.

È pertanto vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati.

 

Intervento della Regione Siciliana

 

A norma dell’articolo 2 comma 1 del Decreto 15 dicembre 2005 n.4432, tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima, dei sistemi aziendali esistenti a livello regionale la presente norma prevede i seguenti impegni:

 

a)    fino al 30 Settembre è vietata la bruciatura delle stoppie, delle paglie e dei residui colturali;

b)    b) i conduttori delle aziende agricole, nel più breve tempo possibile dalla raccolta e comunque non oltre il 15 Agosto, possono sottoporre a pascolamento l’intero corpo aziendale interessato dalle stoppie, dalle paglie e dai residui colturali; in alternativa devono realizzare fasce parafuoco perimetrali di ampiezza non inferiore a dieci metri o devono procedere alla lavorazione de1l’intera dell’intera superficie;

 

a)     c) nel caso in cui si preveda di non effettuare le operazioni di raccolta non verranno effettuate, i conduttori delle aziende agricole dovranno eseguire le operazioni descritte al punto bb), entro il 15 luglio;

c)      

d)    solo dopo il 30 settembre sarà consentita la bruciatura delle stoppie, delle paglie e dei residui colturali, nel rispetto della normativa vigente in materia antincendio.

 

a) fino al 30 Settembre di ogni anno è vietata la bruciatura delle stoppie, delle paglie e dei residui colturali; essa sarà consentita, dopo tale data, nel rispetto della normativa vigente in materia antincendio. In tal casocaso di bruciatura i conduttori delle aziende agricole si devono dovranno effettuare, nella campagna agraria seguente, almeno uno dei seguenti interventi finalizzati al ripristino del livello di sostanza organica del suolo:

§        sovescio;

§        coltivazione di leguminose in purezza con interramento dei residui colturali;

§        coltivazione di miscugli di foraggere con presenza di leguminose e graminacee, pascolati almeno una volta, eventualmente sfalciati, e comunque con l’interramento dei residui colturali;

§        letamazione o altri interventi di concimazione organica;

All’interno dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, la bruciatura delle stoppie è, comunque, sempre esclusa, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione.

 

Ulteriore Dderoghea:

 

Interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall’Autorità competente. Nel caso di ricorso alla presente deroga, è necessario effettuare interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo almeno uno degli interventi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo  specificati al punto ad), salvo diversa prescrizione della predetta Autorità

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivo 3: STRUTTURA DEL SUOLO: Mantenere la struttura del suolo mediante misure adeguate

 

NORMA 3.1: Difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali

 

Ambito di applicazione: Superfici di cui alla lettera e) del comma 3 dell’articolo 2 del Decreto 15 dicembre 2005 n.4432

 

Descrizione della norma e degli adempimenti

 

Al fine di mantenere la struttura del suolo, la presente norma stabilisce che gli agricoltori devono mantenere in efficienza la rete di sgrondo per il deflusso delle acque superficiali e, ove presente, la baulatura.

Sono quindi previsti i seguenti adempimenti:

- manutenzione della rete idraulica aziendale, rivolta alla gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori, al fine di garantirne l’efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque.

Qualora i fenomeni di allagamenti e ristagni siano presenti nonostante l’applicazione puntuale della suddetta norma, la condizionalità è da ritenersi rispettata.

 

Intervento della Regione Siciliana

 

A norma dell’articolo 2, comma 2 del Decreto 15 dicembre 2005 n.4432 a livello regionale la presente norma prevede i seguenti impegni:

- la manutenzione della rete, rivolta alla gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori al fine di garantire l’efficienza della rete di sgrondo.

 

Deroghe

 

Sono ammesse nei seguenti casi:

 

1. Per le superfici soggette Sono fatte salve alle disposizioni di cui alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.

2. In pPresenza di drenaggio sotterraneo.

3.Per le superfici impegnate ai sensi del PSR 2000/2006 Misura F agroambiente, Azione F4a, intervento a) Zone umide, Aa norma dell’articolo 2, comma 4, secondo trattino, del Decreto 15 dicembre 2005 n. 4432.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivo 4: LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO: Assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat

 

NORMA 4.1: Protezione del pascolo permanente

 

Ambito di applicazione: Superfici di cui alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 2 del Decreto 15 dicembre 2005 n.4432

 

Descrizione della norma e degli adempimenti

 

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento dell’habitat, le superfici a pascolo permanente sono soggette ai seguenti impegni:

a) divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente a norma  dell’art.4 del regolamento (CE) n. 796/04 e successive modifiche e integrazioni;

b) divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi all’interno dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;

c) esclusione di lavorazioni del terreno fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque.

 

Intervento della Regione Siciliana

 

A norma dell’articolo 2 comma 1 del Decreto 15 dicembre 2005 n.4432, tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima e dei sistemi aziendali esistenti, a livello regionale la presente norma prevede i seguenti impegni:

 

a)    divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente a norma  dell’art.4 del regolamento (CE) n. 796/04 e successive modifiche e integrazioni;

b)    divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi all’interno dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;

c)     esclusione di lavorazioni del terreno fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque;

d)    Il carico massimo di bestiame per ettaro non deve comunque superare i 2 UBA/Ha e, in ogni caso, dovrà essere garantito il rispetto di eventuali prescrizioni più restrittive.

 

Deroghe

 

1.    Nel caso di interventi agronomici e/o adempimenti, diversi da quelli della presente norma, ove previsti dal regolamento (CE) 796/04 e successive modifiche e integrazioni, in ordine al precedente impegno a).

1.A norma dell’articolo 2, comma 4, secondo trattino del Decreto 15 dicembre 2005 n.4432,…. (Specificare, se presenti, gli impegni disciplinati dalle buone pratiche agricole normali applicate nel contesto del regolamento (CE) 1257/99 nonché gli impegni delle misure/azioni agroambientali applicati al di sopra del livello di riferimento delle BPAn).

 


 

NORMA 4.2: Gestione delle superfici ritirate dalla produzione

 

Ambito di applicazione: Superfici di cui alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 2 del Decreto 15 dicembre 2005 n.4432

 

Descrizione della norma e degli adempimenti

 

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei  terreni ed evitare il deterioramento degli habitat, le superfici ritirate dalla produzione sono soggette alle seguenti prescrizioni:

a)    presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l’anno;

b)    attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio, o altre operazioni equivalenti, al fine di conservare l’ordinario stato di fertilità del terreno, tutelare la fauna selvatica e prevenire la formazione di un potenziale inoculo di incendi, in particolare nelle condizioni di siccità, ed evitare la diffusione di infestanti.

 

 

Intervento della Regione/Provincia autonome Siciliana

 

A norma dell’articolo 2, comma 2 del Decreto 15 dicembre 2005 n.4432 a livello regionale la presente norma prevede i seguenti impegni:

 

a)    presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l’anno;

b)    al fine di prevenire la formazione di un potenziale inoculo d’incendi, è fatto obbligo di effettuare uno sfalcio annuale; in alternativa, la trinciatura oppure, per le superfici ove non sussistono gli specifici divieti previsti per il set-aside di utilizzo della copertura vegetale per l’alimentazione animale, il pascolamento della superficie interessata.

In ogni caso, è vietato effettuare lo sfalcio, la trinciatura e il pascolamento, nei seguenti periodi:

§         per le aree individuate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e 92/43/CEE,  per 150 (centocinquanta) giorni consecutivi a partire dal 30 aprile di ogni anno;

§         per tutte le altre aree per 120 (centoventi) giorni consecutivi a partire dal 15 maggio di ogni anno;

a)A norma dell’articolo 2 comma 1 del Decreto 15 dicembre 2005 n.4432, tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima e dei sistemi aziendali esistenti, a livello regionale la presente norma prevede i seguenti impegni:

 

a) presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l’anno;

b) attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio, o altre operazioni equivalenti ………….(specificare, se del caso, gli altri interventi ammessi, equivalenti allo sfalcio; il numero degli interventi di sfalcio o altri interventi ammessi da effettuarsi, in ogni caso, almeno una volta all’anno; l’intervallo temporale entro cui effettuare gli interventi di sfalcio o gli altri interventi ammessi, nel rispetto degli intervalli previsti nell’allegato 2, norma 4.2, del decreto 15 dicembre 2005; l’eventuale suddivisione del territorio in aree omogenee per caratteristiche pedoclimatiche al fine di adattare gli adempimenti previsti dalla norma alle condizioni locali).

 

1.con riferimento alla norma precedente, è vietato effettuare lo sfalcio o il pascolamento, nei seguenti periodi:

§per le aree individuate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e 92/43/CEE,  per 150 (centocinquanta) giorni consecutivi a partire dal 30 aprile di ogni anno;

§per tutte le altre aree per 120 (centoventi) giorni consecutivi a partire dal 15 Aprile di ogni anno;

 

 

 

In alternativa

 

A norma dell’articolo 2, comma 2 del Decreto 15 dicembre 2005 n.4432 a livello regionale la presente norma prevede i seguenti impegni:

a)presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l’anno;

a)attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio, o altri interventi ammessi (trinciatura), pari ad almeno uno l’anno.  Per le aree individuate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE, il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, è compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno. Per le altre aree il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, è compreso fra il 15 marzo e il 15 luglio di ogni anno. E’ fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore.

 

Deroghe

 

La necessità di avvalersi delle deroghe deve essere comprovata tramite autocertificazione resa dall’agricoltore ai sensi di legge.

In deroga all’impegno a), sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

1.  pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide.

2.  terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi.

3. colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto 15 dicembre 2005 n.4432 Ministeriale del 7 marzo 2002.

4. lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio. In ogni caso, se il terreno è destinato alla coltivazione ai fini dell’ottenimento di una produzione agricola nell’anno successivo, dopo il 31 agosto è ammesso ogni tipo di lavorazione.

5. nel caso in cui sia necessario effettuare lavorazioni di affinamento sui terreni lavorati prima del 1° gennaio di ciascun anno, al solo scopo di favorirne il successivo migliore inerbimento spontaneo o artificiale; in tale circostanza è comunque ammesso un solo intervento agronomico nei periodi di divieto previsti dalla norma; in ogni caso la presente deroga non si applica ai terreni ritirati dalla produzione per più di una annata agraria (ritiro pluriennale dei terreni dalla produzione).

6. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all’esecuzione di interventi di miglioramento fondiario.

 

In deroga all’impegno b), sono ammesse le seguenti pratiche:

 

7. idonee pratiche agronomiche a basso impatto finalizzate a limitare la disseminazione di essenze infestanti, nonché la propagazione di vegetazione indesiderata, come di seguito specificate: 

 

a) operazioni di sfalcio o trinciatura, da eseguirsi in deroga alle epoche prestabilite, al fine di evitare che le piante infestanti vadano a fioritura e quindi a successiva disseminazione; tali operazioni devono essere svolte adottando tutte le precauzioni possibili per mitigare gli effetti negativi per la fauna selvatica. E’ comunque escluso qualsiasi intervento che comporti la rottura del cotico erboso. La produzione erbacea ottenuta a seguito dello sfalcio operato sulle superfici abbinate a titoli di riposo può essere utilizzata in azienda a fini agricoli e per l’alimentazione del bestiame dopo il 31 agosto di ciascun anno, mentre può essere destinata alla commercializzazione dopo il 15 gennaio dell’anno successivo.

 

b) In aggiunta o in alternativa alle operazioni di cui al punto 7.a), unicamente per i terreni ritirati volontariamente dalla produzione - per i quali non sussistono gli specifici divieti previsti per il set-aside di utilizzo della copertura vegetale per l’alimentazione animale -, è ammesso, in deroga alle epoche prestabilite, l’intervento di controllo della vegetazione tramite pascolamento, purché sia garantito un equilibrato sfruttamento del cotico erboso.

 

Le disposizioni di cui al presente punto 7 lettere a) e b) non si applicano alle aziende ricadenti nelle aree Natura 2000, ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CE, nel caso in cui gli interventi agronomici ammessi contrastino con le misure di conservazione o con i piani di gestione prescritti dagli Enti gestori dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale.

 


8. A norma dell’articolo 2, comma 4, secondo trattino del Decreto 15 dicembre 2005 n.4432,…. (Specificare, se presenti, gli impegni disciplinati dalle buone pratiche agricole normali applicate nel contesto del regolamento (CE) 1257/99 nonché gli impegni delle misure/azioni agroambientali applicati al di sopra del livello di riferimento delle BPAn).

 

 

 

 

 

 

NORMA 4.3: Manutenzione degli oliveti

 

Ambito di applicazione: Superfici di cui alla lettera d) del comma 3 dell’articolo 2 del Decreto 15 dicembre 2005 n.4432

 

Descrizione della norma e degli adempimenti

 

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei  terreni ed evitare il deterioramento degli habitat, gli oliveti devono essere mantenuti in buone condizioni vegetative osservando i seguenti impegni:

a) divieto di estirpazione delle piante di olivo ai sensi della Legge 14 febbraio 1951 n.144;

b) attuazione di tecniche colturali rivolte alla pianta allo scopo di mantenere un equilibrato sviluppo vegetativo dell’impianto, secondo gli usi e le consuetudini locali.

 

 

 

 

Intervento della Regione Siciliana/Provincia autonoma

 

A norma dell’articolo 2 comma 1 del Decreto 15 dicembre 2005 n.4432, tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima e dei sistemi aziendali esistenti, a livello regionale la presente norma prevede i seguenti impegni:

a)    divieto di estirpazione delle piante di olivo ai sensi della Legge 14 febbraio 1951 n.144;

b)    attuazione di tecniche colturali rivolte alla pianta allo scopo di mantenere un equilibrato sviluppo vegetativo dell’impianto, secondo gli usi e le consuetudini locali;

c)     potatura degli olivi almeno una volta ogni 5 anni.

 

 

Deroghe

 

a)  in caso di reimpianto autorizzato o di estirpazione autorizzata dall’autorità competente in base a quanto previsto dalla Legge 14 febbraio 1951 n.144;

b)  in presenza di motivazioni di ordine fitosanitario relativamente all’impegno b) e c).


 

NORMA 4.4: Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

 

Ambito di applicazione: Superfici di cui alla lettera e) del comma 3 dell’articolo 2 del Decreto 15 dicembre 2005 n.4432

 

Descrizione della norma e degli adempimenti

 

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei  terreni ed evitare il deterioramento degli habitat tramite il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio sull’intero territorio nazionale, gli agricoltori beneficiari di un pagamento diretto nell’ambito dei regimi di aiuti di cui all’allegato 1 del Reg.(CE) 1782/03 devono rispettare i seguenti impegni:

a) divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da un muretto a secco oppure da una scarpata inerbita;

b) divieto di effettuazione di livellamenti non autorizzati;

c) il rispetto dei provvedimenti regionali adottati ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE;

d) Il rispetto dei provvedimenti regionali di tutela degli elementi caratteristici del paesaggio non compresi alla lettera c).

 

Intervento della Regione/Provincia autonoma Siciliana

 

A norma dell’articolo 2 comma 1 del Decreto 15 dicembre 2005 n.4432, tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima e dei sistemi aziendali esistenti, a livello regionale la presente norma prevede i seguenti impegni:

a) divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da un muretto a secco oppure

    da una scarpata inerbita;

b) divieto di effettuazione di livellamenti non autorizzati secondo le norme che regolano il vincolo idrogeologico;

c) il rispetto dei provvedimenti regionali adottati ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva

    92/43/CEE;

d) Il rispetto dei provvedimenti regionali di tutela degli elementi caratteristici del paesaggio non compresi alla lettera c), secondo quanto previsto dalle norme attuative del Piano Paesistico Regionale vigente

 

 

Deroghe

 

1. In riferimento all’impegno di cui alla precedente lettera a), è consentito il rimodellamento dei terrazzamenti allo scopo di renderli economicamente validi e meccanizzabili (ad esempio, ai fini della trasformazione in terrazzi collegati), nel rispetto delle norme che regolano il vincolo idrogeologico.

2. In riferimento all’impegno di cui alla precedente lettera b), sono consentiti i livellamenti ordinari per la preparazione dei letti di semina.