D.D.G.  193                             del 25 Febbraio 2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSESSORATO REGIONALE AGRICOLTURA E FORESTE

 

Dipartimento Regionale interventi strutturali

 

IL DIRIGENTE GENERALE

 

Visto  lo Statuto della Regione Siciliana, ed in particolare l’articolo 20;

Visto   il regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune;

Visto   il regolamento (CE) n. 864/04 del Consiglio del 29 aprile 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1782/03 e, in particolare, l’allegato IV;

Visto il regolamento (CE) n. 795/04 della Commissione del 21 aprile 2004 recante modalità di applicazione del regime del pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/03;

Visto   il regolamento (CE) n. 796/04 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/03;

Visto   il regolamento (CE) n. 1783/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 che modifica il regolamento (CE) n. 1257/99 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEOGA);

Visto   il Decreto Ministeriale del 15 settembre 2000 n. 23 recante disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) 1259/99.

Visto   il Decreto Ministeriale 20 luglio 2004 n.1628, recante disposizioni nazionali per l’attuazione del regolamento (CE) n.1782/03 relativamente all’articolo 33 ed all’articolo 40, che disciplinano rispettivamente l’ammissibilità al regime del pagamento unico e le circostanze eccezionali verificatesi prima o nel corso del periodo di riferimento, nonché del regolamento (CE) n.795/04;

Visto   il Decreto Ministeriale 5 agosto 2004, n. 1787 recante disposizioni per l’attuazione della riforma della politica agricola comune, in particolare l’articolo 5;

Visto   il Decreto Ministeriale 24 settembre 2004 n. 2026, recante disposizioni per l’attuazione degli articoli 8 e 9 del Decreto Ministeriale 5 agosto 2004, recante disposizioni per l’attuazione della riforma della politica agricola comune;

Visto   il decreto legislativo n. 99/2004, recante disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettere d), e), f), g), l)  della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto   il decreto ministeriale del MIPAF del 13 dicembre 2004 di attuazione dell’art. 5 del decreto ministeriale 5 agosto 2004, recante disposizioni per l’attuazione della riforma politica agricola comune, pubblicato nella G.U.R.I. n° 304 del 29 dicembre 2004;

Visto  l’art. 2, comma 1, del decreto MIPAF 13 dicembre 2004, ai fini e per gli effetti di cui agli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1782/03, il quale dispone che le regioni e province autonome, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del suddetto decreto, possono definire l’elenco degli impegni applicabili a livello territoriale in base agli atti elencati nell’allegato 1 dello stesso decreto ed alle norme quadro per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali elencate nell’allegato 2 dello stesso decreto;

Ritenuto che si debba procedere, a livello territoriale, alla definizione dell’elenco degli impegni applicabili in base agli atti elencati nell’allegato 1 dello stesso decreto Ministeriale ed alle norme quadro per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali elencate nell’allegato 2 dello stesso decreto;

Considerata la proposta operativa del tavolo tecnico interdipartimentale, istituito a seguito della nota n° 4986 del 15 novembre 2004 con i funzionari dell’Assessorato Territorio e Ambiente, dell’Ufficio del Commissario per l’Emergenza Rifiuti, dell’Ispettorato Regionale Veterinario e dell’Assessorato Agricoltura e Foreste,  per applicazione regionale della “eco-condizionalità” della riforma della Politica Agricola Comune (PAC);

 

DECRETA

 

Art.1 - In attuazione all’art. 2 del decreto MIPAF 13 dicembre 2004 e per le motivazioni e le finalità esposte in premessa si definiscono le norme di “eco-condizionalità” che gli agricoltori a livello regionale devono rispettare specificate nei seguenti allegati:

Allegato 1 “Elenco dei criteri di gestione obbligatori”.

Allegato 2 “Elenco delle norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali”.

Gli allegati costituiscono parte integrante del presente decreto.

 

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

 

                                                  IL DIRIGENTE GENERALE

                                                                                     F.to  (Avv. Felice Crosta)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 1

 

 

ELENCO DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI APPLICABILI A DECORRERE DAL 1/1/2005 A NORMA DELL’ALLEGATO III DEL REG.(CE)1782/03

 

 

 

CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: AMBIENTE

 

Atto A1 – Direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici

articolo 3, art.4, paragrafi 1, 2, 4, artt. 5, 7, 8

 

Recepimento)

 

Ø      Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” (Supplemento ordinario n. 41 G.U. n. 46 del 25 febbraio 1992) e successive modifiche ed integrazioni, artt. 1 e ss.

Ø      DPR 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003).

Ø      L’elenco delle zone di protezione speciale ex direttiva 79/409 e dei proposti siti di importanza comunitaria ex direttiva 92/43 è stato divulgato con D.M. 3 aprile 2000 “Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE” (G.U. n. 95 del 22 aprile 2000), corretto con comunicato in G.U. 6 giugno 2000 n. 130 e successive modifiche.

Ø      Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. della Repubblica Italiana n. 224 del 24 settembre 2002).

 

Recepimento regionale:

Ø      Legge Regionale 33/97 G.U.R.S. N.47 DEL 02/09/1997 “Norme per la protezione, la tutela e l’incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale” - LR 15/98 G.U.R.S. N. 43 DEL 01/09/1998 - LR 7/2001 G.U.R.S. N. 22 DEL 11/05/2001;

Ø      Elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive n. 92/43/CEE e n. 79/409/CEE pubblicato sulla G.U.R.S. n. 8 del 20/2/2004

 

A norma dell’articolo 2, comma 2 del Decreto 13 dicembre 2004 del Ministro delle Politiche Agricole, in assenza dei piani di gestione delle aree SIC e ZPS, devono essere rispettate le norme di buona conduzione agricola e ambientale di cui all’allegato 2 del presente decreto.

 


Atto A2 – Direttiva 80/68/CEE, concernente la protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento provocato da certe  sostanze pericolose

Articoli 4 e 5

 

 

Recepimento)

 

Ø      Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole" (Supplemento Ordinario n. 101/L G.U. n. 124 del 29 maggio 1999), artt. 28-30.

 

 

Atto A3 – Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi  di depurazione in agricoltura

Articolo 3

 

 

Recepimento)

 

Ø      Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n.99 “Attuazione della Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura” (Supplemento ordinario GU 15 febbraio 1992, n 38) art.3

 

Recepimento regionale:

Ø      Circolare 26/5/1993 prot. 38508 dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente (GURS n. 30 del 19/6/1993) “Prime direttive per il rilascio delle autorizzazioni per l’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, ai sensi dell’art. 9 del Decreto Legislativo 27/1/92 n. 1999”;

Ø      D.A. n. 771 del 12/7/2004 (GURS n. 33 del 6/8/2004), “Documentazione da allegare all’istanza di richiesta autorizzazione per l’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura”.

 

 

La norma si applica sia nel caso di utilizzazione da parte dell’agricoltore di fanghi propri, sia nel caso di utilizzazione di fanghi di terzi.


 

Atto A4 – Direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

Articoli 4 e 5

 

 

Recepimento

Ø      Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole" come modificato e integrato dal decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 258 (Supplemento Ordinario n. 172 G.U. del 20 ottobre 2000, n.246 -) art. 28 -30

 

Ø      Art.2, lett. ii, Decreto legislativo 152/99, definizione di “zone vulnerabili”

Ø      Art. 19 Decreto legislativo 152/99, “zone vulnerabili da nitrati di origine agricola”

Designazione di zone vulnerabili da nitrati di origine agricola

·        Sono designate vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le seguenti zone elencate nell'allegato 7/A-III del Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152:

     

§         quelle già individuate dalla Regione Lombardia con il regolamento attuativo della legge regionale dicembre 1993, n. 37;

§         quelle già individuate dalla Regione Emilia Romagna con la deliberazione del Consiglio regionale del 11 febbraio 1997, n. 570;

§         la zona delle conoidi delle province di Modena, Reggio Emilia e Parma;

§         l'area dichiarata a rischio di crisi ambientale di cui all'articolo 6 della legge 29 agosto 1989, n. 305, del bacino Burana Po di Volano della provincia di Ferrara;

§         l'area dichiarata a rischio di crisi ambientale di cui all'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305, dei bacini dei fiumi Fissero, Canal Bianco e PO di Levante (della regione Veneto).

 

·        Provvedimenti di designazione di ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola da parte delle Regioni e delle Province autonome:

 

          D.G.R. n. 1240 del 17 settembre 2002

                                                    D.G.R. n. 881   del 25 giugno 2003

 

 

 

Ø      Art.4.1 dell’Allegato I al Decreto legislativo 152/99, “Organizzazione del monitoraggio”

Ø      D.M. 19 aprile 1999, “Approvazione del codice di buona pratica agricola” (Supplemento Ordinario n. 86 G.U. n. 102 del 04-05-1999)

 

 

Applicazione della norma nella Regione Siciliana

 

Gli agricoltori, nelle zone individuate vulnerabili con D.D.G. n. 121 del 24 febbraio 2005 (in corso di pubblicazione sulla G.U.R.S.), dovranno rispettare gli adempimenti previsti dall’allegato n° 4  “Programma d’azione obbligatorio per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola”

 

 


Atto A5 – Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche

Articoli 6, 13, 15, e 22, lettera b)

 

Recepimento)

 

Ø      Legge 11 febbraio 1992, n. 157  “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” (Supplemento ordinario n. 41  G.U. n. 46 del 25 febbraio 1992) e successive modifiche e integrazioni, artt. 1 e ss.

Ø      DPR 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003).

Ø      L’elenco delle zone di protezione speciale ex direttiva 79/409 e dei proposti siti di importanza comunitaria ex direttiva 92/43 è stato divulgato con D.M. 3 aprile 2000 “Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE” (G.U. n. 95 del 22 aprile 2000, corretto con comunicato in G.U. 6 giugno 2000 n. 130 e successive modifiche;

Ø      Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2004 Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (G.U. n. 167 del 19 luglio 2004)

Ø      Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002).

 

Recepimento regionale:

Ø      Elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive n. 92/43/CEE e n. 79/409/CEE pubblicato sulla G.U.R.S. n. 8 del 20/2/2004

 

A norma dell’articolo 2, comma 2 del Decreto 13 dicembre 2004 del Ministro delle Politiche Agricole, in assenza dei piani di gestione delle aree SIC e ZPS, devono essere rispettate le norme di buona conduzione agricola e ambientale di cui all’allegato 2 del presente decreto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

CAMPO DI CONDIZIONALITA’: SANITA’ PUBBLICA, SALUTE, IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

 

Atto A6 – Direttiva 92/102/CEE del Consiglio del 27 novembre 1992, relativa all’identificazione e alla registrazione degli animali

Atto A7 – Regolamento 2629/97 (abrogato dal 911/2004) che stabilisce modalità di applicazione del Reg. 820/97 (abrogato dal Reg. 1760/2000) per quanto riguarda i marchi auricolari, il registro delle aziende e i passaporti previsti dal sistema di identificazione e di registrazione dei bovini

Atto A8 – Regolamento 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento 820/97

 

Base giuridica (Recepimento)

 

Ø      DM 31 gennaio 2002 “Disposizioni in materia di funzionamento dell’anagrafe bovina” (G.U. 26 marzo 2002 n. 72)

Ø      DM 7 giugno 2002 – Approvazione del manuale operativo per la gestione dell’anagrafe bovina (Supplemento Ordinario n. 137 GU n. 152 del 1-7-200)e successive modifiche.

Ø      Legge della Provincia Autonoma di Bolzano n. 9 del 27 aprile 1995 e successive modifiche, recante disposizioni per l’istituzione dell’anagrafe provinciale del bestiame e delle aziende di allevamento e disposizioni urgenti nel settore dell’agricoltura.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 2

 

ELENCO DELLE NORME PER IL MANTENIMENTO DEI TERRENI IN BUONE CONDIZIONI  AGRONOMICHE  E  AMBIENTALI (Art. 5 Reg. (CE) 1782/03 e Allegato IV)

 

Obiettivo 1: EROSIONE DEL SUOLO: Proteggere il suolo mediante misure idonee

 

NORMA 1.1: Interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio

 

Ambito di applicazione: Superfici di cui alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 2 del Decreto 13 dicembre 2004 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali

 

Descrizione della norma e degli adempimenti

 

La norma si applica esclusivamente ai terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisione diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni.

 

La norma prevede la realizzazione di solchi acquai temporanei, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell’appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata in fossi ed alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti.

 

Sono esenti dall’adempimento della presente norma le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l’intera annata agraria.

 

Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l’applicazione della suddetta norma la condizionalità è da ritenersi rispettata.


 

Applicazione della norma nella Regione Siciliana

 

Gli agricoltori, in riferimento alla descrizione della norma ed agli adempimenti sopra elencati, dovranno rispettare le seguenti specifiche norme:

 

- Per i terreni declivi con pendenza media superiore al 15%, vanno realizzati solchi acquai temporanei ad andamento livellare con una distanza tra loro non superiore ad ottanta metri e con una profondità superiore al solco di lavorazione, tranne i casi in cui vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai;

 

Deroghe

 

Sono previste le seguenti deroghe:

 

- per le semine autunno-vernine, effettuate prima del 31 dicembre 2004, si applicano le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), dell’articolo 1 del Decreto Ministeriale n° 23 del 15 settembre 2000, recante disposizioni nazionali di attuazione del regolamento CE 1259/99 e successive modifiche;

-          

- laddove, oltre una determinata pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla esecuzione dei solchi acquai.

 

 


Obiettivo 2: SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO: Mantenere  i livelli  di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche

 

NORMA 2.1: Gestione delle stoppie e dei residui vegetali

 

Ambito di applicazione: Superfici di cui alle lettere a) e b) del comma 3 dell’articolo 2 del Decreto 13 dicembre 2004 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali

 

Descrizione della norma e degli adempimenti:

 

Al fine di preservare il livello di sostanza organica presente nel suolo, è opportuno provvedere ad una corretta gestione dei residui delle colturali.

 

È pertanto vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati e di altre colture.

 

 

Applicazione della norma nella Regione Siciliana

 

Gli agricoltori, in riferimento alla descrizione della norma ed agli adempimenti sopra elencati, dovranno rispettare le seguenti specifiche norme:

 

a) fino al 30 Settembre 2005 e’ vietata la bruciatura delle stoppie, delle paglie e dei residui colturali; essa sarà consentita, dopo tale data, nel rispetto della normativa vigente in materia antincendio;

b) i conduttori delle aziende agricole, nel più breve tempo possibile dalla raccolta e comunque non oltre il 15 Agosto, possono sottoporre a pascolamento l’intero corpo aziendale interessato dalle stoppie, dalle paglie e dai residui colturali; in alternativa devono realizzare fasce parafuoco perimetrali di ampiezza non inferiore a dieci metri o devono procedere alla lavorazione de1l’intera superficie;

c) nel caso in cui le operazioni di raccolta non verranno effettuate, i conduttori delle aziende agricole dovranno eseguire le operazioni descritte al punto b), entro il 15 luglio.

 

 

Deroghe:

 

Sono ammesse deroghe:

 

- le superfici investite a riso;

 

- in presenza di norme regionali o locali.


Obiettivo 3: STRUTTURA DEL SUOLO: Mantenere  la  struttura  del  suolo mediante misure adeguate

 

NORMA 3.1: Difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali

 

 

Ambito di applicazione: Superfici di cui alla lettera e) del comma 3 dell’articolo 2 del Decreto 13 dicembre 2004 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali

 

 

Descrizione della norma e degli adempimenti

 

Al fine del raggiungimento dell’obiettivo fissato, la presente norma stabilisce che gli agricoltori devono mantenere in efficienza la rete di sgrondo per il deflusso delle acque superficiali e ove presente, la baulatura.

 

Sono quindi previsti i seguenti adempimenti:

 

-       manutenzione della rete, rivolta alla gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori al fine di garantire l’efficienza della rete di sgrondo. Sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.

 

Qualora i fenomeni di allagamenti e ristagni siano presenti nonostante l’applicazione puntuale della suddetta norma, la condizionalità è da ritenersi rispettata.

 

Applicazione della norma nella Regione Siciliana

 

Per questa specifica misura, la Regione Siciliana non intende adottare alcun provvedimento; pertanto, in riferimento all’articolo 2, comma 2 del suddetto Decreto Ministeriale, la presente norma prescrive la manutenzione della rete, rivolta alla gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori al fine di garantire l’efficienza della rete di sgrondo. Sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.

 

 

 

 

 


Obiettivo 4: LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO: Assicurare un livello minimo di mantenimento ad evitare il deterioramento degli habitat

 

 

NORMA 4.1: Protezione del pascolo permanente

 

 

Ambito di applicazione: Superfici di cui alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 2 del Decreto 13 dicembre 2004 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali

 

 

Descrizione della norma e degli adempimenti

 

Al fine di mantenere proteggere il pascolo permanente la norma prevede:

 

a.    il divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi a norma dell’art.4 del Reg.(CE)796/04;

 

b. esclusione di lavorazioni del terreno fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque;

 

Applicazione della norma nella Regione Siciliana

 

Gli agricoltori, in riferimento alla descrizione della norma ed in aggiunta agli adempimenti sopra elencati, dovranno rispettare la seguente specifica norma:

 

a) Il carico massimo di bestiame per ettaro non deve comunque superare i 2 UBA/Ha e, in ogni caso, dovrà essere garantito il rispetto di eventuali prescrizioni più restrittive;

 

 

Deroghe

 

Sono fatte salve le deroghe previste:

 

dal Reg.(CE) 796/04 in ordine al precedente impegno a);

 

dai PSR e da altre norme regionali o locali in ordine al precedente impegno b).

 

 


NORMA 4.2: Gestione delle superfici ritirate dalla produzione

 

 

Ambito di applicazione: Superfici di cui alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 2 del Decreto 13 dicembre 2004 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali

 

 

Descrizione della norma e degli adempimenti

 

Le superfici di cui alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 2 del suddetto DM, sono soggette alle seguenti prescrizioni:

 

a.    presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale durante tutto l’anno;

 

b. attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio, o altre operazioni equivalenti, al fine di conservare l’ordinario stato di fertilità del terreno, tutelare la fauna selvatica e prevenire la formazione di un potenziale inoculo di incendi in particolare nelle condizioni di siccità ed evitare la diffusione di infestanti.

 

 

Applicazione della norma nella Regione Siciliana

 

Gli agricoltori, in ottemperanza alla descrizione della norma ed in aggiunta agli adempimenti sopra elencati, con riferimento al punto b., dovranno rispettare le seguenti specifiche norme:

 

1.    al fine di prevenire la formazione di un potenziale inoculo d’incendi, è fatto obbligo di effettuare uno sfalcio annuale od in alternativa, ove consentito dalle norme comunitarie, il pascolamento della superficie interessata;

2.    con riferimento alla norma precedente, è vietato effettuare lo sfalcio o il pascolamento, nei seguenti periodi:

§      per le aree individuate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e 92/43/CEE,  per 150 (centocinquanta) giorni consecutivi a partire dal 31 Marzo di ogni anno;

§      per tutte le altre aree per 120 (centoventi) giorni consecutivi a partire dal 15 Aprile di ogni anno;

 

 

Deroghe

 

Sono previste le seguenti deroghe:

 

1.    la pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide, se viene comunque garantita una copertura del terreno nel periodo autunno-invernale. Con riferimento ai precedenti impegni a) e b) sono ammesse deroghe nei casi di terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi.

2.    colture a perdere per la fauna (lettera e), art.1 del D.M. MIPAF del 7 marzo 2002.

3.    lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria comunque da effettuarsi non prima del 15 di luglio.


NORMA 4.3:  Manutenzione degli oliveti

 

 

Ambito di applicazione: Superfici di cui alla lettera d) del comma 3 dell’articolo 2 del Decreto 13 dicembre 2004 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali

 

 

Descrizione della norma e degli adempimenti

 

Al fine del mantenimento degli olivi in buone condizioni vegetative la norma prevede i seguenti interventi:

 

- attuazione di tecniche colturali rivolte alla pianta allo scopo di mantenere un equilibrato sviluppo vegetativo dell’impianto, secondo gli usi e le consuetudini locali.

 

 

Applicazione della norma nella Regione Siciliana

 

Per questa specifica misura, la Regione Siciliana non intende adottare alcun provvedimento; pertanto, in ottemperanza all’articolo 2, comma 2 del suddetto Decreto, la presente norma prevede l’obbligo di una potatura una volta ogni 5 anni.

 

Deroghe

 

Sono previste le seguenti deroghe:

 

- in presenza di motivazioni di ordine fitosanitario.

 

- in caso di reimpianto autorizzato.


NORMA 4.4: Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

 

 

Ambito di applicazione: Superfici di cui alla lettera e) del comma 3 dell’articolo 2 del Decreto 13 dicembre 2004 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali

 

 

Descrizione della norma e degli adempimenti

 

Ai fini del mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, gli agricoltori beneficiari di un pagamento diretto nell’ambito dei regimi di aiuti di cui all’allegato 1 del Reg.(CE) 1782/03 devono rispettare i seguenti impegni:

 

a) divieto di eliminazione delle terrazze esistenti;

 

b) divieto di eliminazione alberature, boschetti e specchi d’acqua esistenti nelle aree perimetrate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE.

 

 

Applicazione della norma nella Regione Siciliana

 

Per questa specifica misura, la Regione Siciliana non intende adottare alcun provvedimento; pertanto, in ottemperanza all’articolo 2, comma 2 del suddetto Decreto, la presente norma prevede il divieto di eliminazione delle terrazze e, nelle aree perimetrate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE esistenti, il rispetto dei relativi provvedimenti regionali di attuazione.

 

 Deroghe

 

In riferimento alla precedente punto a), è consentito il rimodellamento dei terrazzamenti allo scopo di renderli economicamente validi e meccanizzabili. (es. trasformazione in terrazzi collegati).