D.D.G. 193
del 25 Febbraio 2005
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Dipartimento
Regionale interventi strutturali
IL DIRIGENTE GENERALE
Visto lo
Statuto della Regione Siciliana, ed in particolare l’articolo
20;
Visto il regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29
settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno
diretto nell’ambito della politica agricola comune;
Visto il regolamento (CE) n. 864/04 del Consiglio del 29
aprile 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1782/03 e, in particolare,
l’allegato IV;
Visto il regolamento (CE) n. 795/04 della Commissione del
21 aprile 2004 recante modalità di applicazione del regime del pagamento unico
di cui al regolamento (CE) n. 1782/03;
Visto il regolamento (CE) n. 796/04 della Commissione del
21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della
modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo di cui al
regolamento (CE) n. 1782/03;
Visto il regolamento (CE) n. 1783/03 del
Consiglio del 29 settembre 2003 che modifica il regolamento (CE) n. 1257/99 sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di
orientamento e di garanzia (FEOGA);
Visto il Decreto Ministeriale del 15 settembre
2000 n. 23 recante disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE)
1259/99.
Visto il Decreto Ministeriale 20 luglio 2004
n.1628, recante disposizioni nazionali per l’attuazione del regolamento (CE)
n.1782/03 relativamente all’articolo 33 ed all’articolo 40, che disciplinano
rispettivamente l’ammissibilità al regime del pagamento unico e le circostanze
eccezionali verificatesi prima o nel corso del periodo di riferimento, nonché
del regolamento (CE) n.795/04;
Visto il Decreto Ministeriale 5 agosto 2004, n.
1787 recante disposizioni per l’attuazione della riforma della politica agricola
comune, in particolare l’articolo 5;
Visto il Decreto Ministeriale 24
settembre 2004 n. 2026, recante disposizioni per l’attuazione degli articoli 8 e
9 del Decreto Ministeriale 5 agosto 2004, recante disposizioni per l’attuazione
della riforma della politica agricola comune;
Visto il decreto legislativo n. 99/2004,
recante disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e
semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2,
lettere d), e), f), g), l) della
legge 7 marzo 2003, n. 38;
Visto il decreto ministeriale del MIPAF del 13 dicembre 2004
di attuazione dell’art. 5 del decreto ministeriale 5 agosto 2004, recante
disposizioni per l’attuazione della riforma politica agricola comune, pubblicato
nella G.U.R.I. n° 304 del 29 dicembre 2004;
Visto l’art. 2, comma 1, del decreto MIPAF 13
dicembre 2004, ai fini e per gli effetti di cui agli allegati III e IV del
regolamento (CE) n. 1782/03, il quale dispone che le regioni e province
autonome, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del suddetto
decreto, possono definire l’elenco degli impegni applicabili a livello
territoriale in base agli atti elencati nell’allegato 1 dello stesso decreto ed
alle norme quadro per il mantenimento dei terreni in buone condizioni
agronomiche e ambientali elencate nell’allegato 2 dello stesso
decreto;
Ritenuto che si
debba procedere, a livello territoriale, alla definizione dell’elenco degli
impegni applicabili in base agli atti elencati nell’allegato 1 dello stesso
decreto Ministeriale ed alle norme quadro per il mantenimento dei terreni in
buone condizioni agronomiche e ambientali elencate nell’allegato 2 dello stesso
decreto;
Considerata
la proposta
operativa del tavolo tecnico
interdipartimentale, istituito a seguito della nota n° 4986 del 15 novembre 2004
con i funzionari dell’Assessorato Territorio e Ambiente, dell’Ufficio del
Commissario per l’Emergenza Rifiuti, dell’Ispettorato Regionale Veterinario e
dell’Assessorato Agricoltura e Foreste,
per applicazione regionale della “eco-condizionalità” della riforma della
Politica Agricola Comune (PAC);
DECRETA
Art.1 - In
attuazione all’art. 2 del decreto MIPAF 13 dicembre 2004 e per le motivazioni e
le finalità esposte in premessa si definiscono le norme di “eco-condizionalità”
che gli agricoltori a livello regionale devono rispettare specificate nei
seguenti allegati:
Allegato 1 “Elenco dei criteri di gestione obbligatori”.
Allegato 2 “Elenco delle norme per il mantenimento dei
terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali”.
Gli allegati costituiscono parte integrante
del presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato per esteso sulla
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
IL DIRIGENTE GENERALE
F.to (Avv. Felice
Crosta)
ALLEGATO
1
CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: AMBIENTE
Ø
Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per
la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”
(Supplemento ordinario n. 41 G.U. n. 46 del 25 febbraio 1992) e successive modifiche ed integrazioni,
artt. 1 e ss.
Ø
DPR 8 settembre 1997,
n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della
flora e della fauna selvatiche” (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del
23 ottobre 1997), artt. 3, 4, 5, 6 come
modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 “Regolamento recante modifiche ed
integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.
357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della
fauna selvatiche” (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003).
Ø
L’elenco delle zone di protezione speciale ex direttiva
79/409 e dei proposti siti di importanza comunitaria ex direttiva 92/43 è stato
divulgato con D.M. 3 aprile 2000 “Elenco dei siti di importanza comunitaria e
delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive
92/43/CEE e 79/409/CEE” (G.U. n. 95 del 22 aprile 2000), corretto con comunicato
in G.U. 6 giugno 2000 n. 130 e successive modifiche.
Ø
Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000
(G.U. della Repubblica Italiana n. 224 del 24 settembre
2002).
Recepimento regionale:
Ø
Legge Regionale 33/97
G.U.R.S.
N.47 DEL 02/09/1997 “Norme per la protezione, la tutela e l’incremento della
fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni
per il settore agricolo e forestale” - LR 15/98 G.U.R.S. N. 43 DEL 01/09/1998
- LR 7/2001 G.U.R.S. N. 22 DEL
11/05/2001;
Ø
Elenco aggiornato dei
siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati
ai sensi delle direttive n. 92/43/CEE e n. 79/409/CEE pubblicato sulla G.U.R.S.
n. 8 del 20/2/2004
A norma dell’articolo 2, comma 2 del
Decreto 13 dicembre 2004 del Ministro delle
Politiche Agricole, in assenza dei piani di gestione
delle aree SIC e ZPS, devono essere rispettate le norme di buona conduzione
agricola e ambientale di cui all’allegato 2 del presente
decreto.
Ø
Decreto legislativo 11
maggio 1999, n. 152 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e
recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque
reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque
dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole"
(Supplemento Ordinario n. 101/L G.U. n. 124 del 29 maggio 1999), artt.
28-30.
Ø
Decreto Legislativo 27
gennaio 1992, n.99 “Attuazione della Direttiva 86/278/CEE, concernente la
protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei
fanghi di depurazione in agricoltura” (Supplemento ordinario GU 15 febbraio
1992, n 38) art.3
Recepimento regionale:
Ø
Circolare 26/5/1993 prot.
38508 dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente (GURS n. 30 del
19/6/1993) “Prime direttive per il rilascio delle autorizzazioni per
l’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, ai sensi dell’art. 9
del Decreto Legislativo 27/1/92 n. 1999”;
Ø
D.A. n. 771 del 12/7/2004
(GURS n. 33 del 6/8/2004), “Documentazione da allegare all’istanza di richiesta
autorizzazione per l’utilizzazione dei fanghi di depurazione in
agricoltura”.
La norma si applica sia nel caso di
utilizzazione da parte dell’agricoltore di fanghi propri, sia nel caso di
utilizzazione di fanghi di terzi.
Ø
Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 "Disposizioni
sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva
91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della
direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento
provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole" come modificato e integrato
dal decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 258 (Supplemento Ordinario n. 172
G.U. del 20 ottobre 2000, n.246 -) art. 28 -30
Ø
Art.2, lett. ii,
Decreto legislativo 152/99, definizione di “zone
vulnerabili”
Ø
Art. 19 Decreto
legislativo 152/99, “zone vulnerabili da nitrati di origine
agricola”
Designazione di zone vulnerabili da nitrati di origine
agricola
·
Sono designate
vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da
fonti agricole le seguenti zone
elencate nell'allegato 7/A-III del Decreto legislativo 11 maggio 1999, n.
152:
§
quelle già individuate dalla Regione Lombardia con il
regolamento attuativo della legge regionale dicembre 1993, n. 37;
§
quelle già individuate dalla Regione Emilia Romagna con
la deliberazione del Consiglio regionale del 11 febbraio 1997, n. 570;
§
la zona delle conoidi delle province di Modena, Reggio
Emilia e Parma;
§
l'area dichiarata a rischio di crisi ambientale di cui
all'articolo 6 della legge 29 agosto 1989, n. 305, del bacino Burana Po di
Volano della provincia di Ferrara;
§
l'area dichiarata a rischio di crisi ambientale di cui
all'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305, dei bacini dei fiumi Fissero,
Canal Bianco e PO di Levante (della regione Veneto).
·
Provvedimenti di
designazione di ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola da
parte delle Regioni e delle Province autonome:
D.G.R. n. 1240 del 17 settembre 2002
D.G.R. n. 881 del 25
giugno 2003
Ø
Art.4.1 dell’Allegato I
al Decreto legislativo 152/99, “Organizzazione del
monitoraggio”
Ø
D.M. 19 aprile 1999,
“Approvazione del codice di buona pratica agricola” (Supplemento Ordinario n. 86
G.U. n. 102 del 04-05-1999)
Applicazione della norma nella Regione Siciliana
Gli agricoltori, nelle zone individuate vulnerabili con
D.D.G. n. 121 del 24 febbraio 2005 (in corso di pubblicazione sulla
G.U.R.S.), dovranno rispettare gli adempimenti previsti dall’allegato n° 4 “Programma d’azione obbligatorio per le
zone vulnerabili da nitrati di origine agricola”
Ø
Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” (Supplemento ordinario n.
41 G.U. n. 46 del 25 febbraio
1992) e successive modifiche e
integrazioni, artt. 1 e ss.
Ø
DPR 8 settembre 1997,
n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della
flora e della fauna selvatiche” (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del
23 ottobre 1997), artt. 3, 4, 5, 6 come
modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 “Regolamento recante modifiche ed
integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.
357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della
fauna selvatiche” (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003).
Ø
L’elenco delle zone di protezione speciale ex direttiva
79/409 e dei proposti siti di importanza comunitaria ex direttiva 92/43 è stato
divulgato con D.M. 3 aprile 2000 “Elenco dei siti di importanza comunitaria e
delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive
92/43/CEE e 79/409/CEE” (G.U. n. 95 del 22 aprile 2000, corretto con comunicato
in G.U. 6 giugno 2000 n. 130 e successive modifiche;
Ø
Decreto del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2004
Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in
Italia, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (G.U. n. 167 del 19 luglio 2004)
Ø
Decreto del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per
la gestione dei siti Natura 2000 (G.U.
n. 224 del 24 settembre 2002).
Recepimento regionale:
Ø
Elenco aggiornato dei
siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati
ai sensi delle direttive n. 92/43/CEE e n. 79/409/CEE pubblicato sulla G.U.R.S.
n. 8 del 20/2/2004
A norma dell’articolo 2, comma 2 del
Decreto 13 dicembre 2004 del Ministro delle
Politiche Agricole, in assenza dei piani di gestione
delle aree SIC e ZPS, devono essere rispettate le norme di buona conduzione
agricola e ambientale di cui all’allegato 2 del presente
decreto.
CAMPO DI CONDIZIONALITA’:
SANITA’ PUBBLICA, SALUTE, IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI
ANIMALI
Ø
DM 31 gennaio 2002
“Disposizioni in materia di funzionamento dell’anagrafe bovina” (G.U. 26 marzo
2002 n. 72)
Ø
DM 7 giugno 2002 –
Approvazione del manuale operativo per la gestione dell’anagrafe bovina
(Supplemento Ordinario n. 137 GU n. 152 del 1-7-200)e successive
modifiche.
Ø
Legge della Provincia
Autonoma di Bolzano n. 9 del 27 aprile 1995 e successive modifiche, recante
disposizioni per l’istituzione dell’anagrafe provinciale del bestiame e delle
aziende di allevamento e disposizioni urgenti nel settore
dell’agricoltura.
ALLEGATO
2
ELENCO
DELLE NORME PER IL MANTENIMENTO DEI TERRENI IN BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E
AMBIENTALI (Art. 5 Reg. (CE) 1782/03 e Allegato
IV)
Obiettivo 1:
EROSIONE DEL SUOLO: Proteggere il suolo mediante misure
idonee
NORMA
1.1: Interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in
pendio
Ambito di applicazione: Superfici di cui alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 2 del Decreto 13 dicembre 2004 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali
Descrizione della norma e degli
adempimenti
La norma si applica esclusivamente ai terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisione diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni.
La norma prevede la realizzazione di solchi acquai temporanei, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell’appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata in fossi ed alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti.
Sono esenti dall’adempimento della presente norma le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l’intera annata agraria.
Qualora i
fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l’applicazione della
suddetta norma la condizionalità è da ritenersi
rispettata.
Applicazione della norma nella Regione
Siciliana
Gli agricoltori,
in riferimento alla descrizione della norma ed agli adempimenti sopra elencati,
dovranno rispettare le seguenti specifiche norme:
- Per i terreni declivi con pendenza media superiore al 15%, vanno realizzati solchi acquai temporanei ad andamento livellare con una distanza tra loro non superiore ad ottanta metri e con una profondità superiore al solco di lavorazione, tranne i casi in cui vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai;
Deroghe
Sono previste le seguenti deroghe:
- per le semine autunno-vernine, effettuate prima del 31 dicembre 2004, si applicano le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), dell’articolo 1 del Decreto Ministeriale n° 23 del 15 settembre 2000, recante disposizioni nazionali di attuazione del regolamento CE 1259/99 e successive modifiche;
-
- laddove, oltre una determinata pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla esecuzione dei solchi acquai.
Obiettivo 2: SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO:
Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante
opportune pratiche
NORMA 2.1: Gestione delle stoppie e dei residui
vegetali
Ambito di applicazione: Superfici di cui alle lettere a) e b) del comma 3 dell’articolo 2 del Decreto 13 dicembre 2004 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali
Descrizione della norma e degli adempimenti:
Al fine di preservare il livello di sostanza organica presente nel suolo, è opportuno provvedere ad una corretta gestione dei residui delle colturali.
È pertanto vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati e di altre colture.
Applicazione della norma nella Regione
Siciliana
Gli agricoltori,
in riferimento alla descrizione della norma ed agli adempimenti sopra elencati,
dovranno rispettare le seguenti specifiche norme:
a) fino al 30 Settembre 2005 e’ vietata la bruciatura delle stoppie, delle paglie e dei residui colturali; essa sarà consentita, dopo tale data, nel rispetto della normativa vigente in materia antincendio;
b) i conduttori delle aziende agricole, nel più breve tempo possibile dalla raccolta e comunque non oltre il 15 Agosto, possono sottoporre a pascolamento l’intero corpo aziendale interessato dalle stoppie, dalle paglie e dai residui colturali; in alternativa devono realizzare fasce parafuoco perimetrali di ampiezza non inferiore a dieci metri o devono procedere alla lavorazione de1l’intera superficie;
c) nel caso in cui le operazioni di raccolta non verranno effettuate, i conduttori delle aziende agricole dovranno eseguire le operazioni descritte al punto b), entro il 15 luglio.
Deroghe:
Sono ammesse deroghe:
- le superfici
investite a riso;
- in presenza di norme regionali o locali.
Obiettivo 3: STRUTTURA DEL SUOLO: Mantenere la
struttura del suolo mediante misure
adeguate
NORMA
3.1: Difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza
della rete di sgrondo delle acque superficiali
Ambito di applicazione: Superfici di cui alla lettera e) del comma 3 dell’articolo 2 del Decreto 13 dicembre 2004 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali
Descrizione della norma e degli
adempimenti
Al fine del raggiungimento dell’obiettivo fissato, la presente norma stabilisce che gli agricoltori devono mantenere in efficienza la rete di sgrondo per il deflusso delle acque superficiali e ove presente, la baulatura.
Sono quindi previsti i seguenti adempimenti:
-
manutenzione della rete,
rivolta alla gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori al
fine di garantire l’efficienza della rete di sgrondo. Sono fatte salve le
disposizioni di cui alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.
Qualora i fenomeni di allagamenti e ristagni siano presenti nonostante l’applicazione puntuale della suddetta norma, la condizionalità è da ritenersi rispettata.
Applicazione della norma nella Regione
Siciliana
Per questa specifica misura, la
Regione Siciliana non intende adottare alcun provvedimento; pertanto, in
riferimento all’articolo 2, comma 2 del suddetto Decreto Ministeriale, la
presente norma prescrive la manutenzione della rete,
rivolta alla gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori al
fine di garantire l’efficienza della rete di sgrondo. Sono fatte salve le
disposizioni di cui alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.
Obiettivo 4: LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO: Assicurare
un livello minimo di mantenimento ad evitare il deterioramento degli
habitat
NORMA 4.1: Protezione del pascolo permanente
Ambito di applicazione: Superfici di cui alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 2 del Decreto 13 dicembre 2004 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali
Descrizione della norma e degli
adempimenti
Al fine di mantenere proteggere il pascolo permanente la norma prevede:
a. il divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi a norma dell’art.4 del Reg.(CE)796/04;
b. esclusione di lavorazioni del terreno fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque;
Applicazione della norma nella Regione
Siciliana
Gli agricoltori,
in riferimento alla descrizione della norma ed in aggiunta agli adempimenti
sopra elencati, dovranno rispettare la seguente specifica
norma:
a) Il carico massimo di bestiame per ettaro non deve comunque superare i 2 UBA/Ha e, in ogni caso, dovrà essere garantito il rispetto di eventuali prescrizioni più restrittive;
Deroghe
Sono fatte salve le deroghe previste:
dal Reg.(CE) 796/04 in ordine al precedente impegno a);
dai PSR e da altre norme regionali o locali in ordine al precedente impegno b).
NORMA 4.2: Gestione delle superfici ritirate dalla
produzione
Ambito di applicazione: Superfici di cui alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 2 del Decreto 13 dicembre 2004 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali
Descrizione della norma e degli
adempimenti
Le superfici di cui alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 2 del suddetto DM, sono soggette alle seguenti prescrizioni:
a. presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale durante tutto l’anno;
b. attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio, o altre operazioni equivalenti, al fine di conservare l’ordinario stato di fertilità del terreno, tutelare la fauna selvatica e prevenire la formazione di un potenziale inoculo di incendi in particolare nelle condizioni di siccità ed evitare la diffusione di infestanti.
Applicazione della norma nella Regione
Siciliana
Gli agricoltori,
in ottemperanza alla descrizione della norma ed in aggiunta agli adempimenti
sopra elencati, con riferimento al punto b., dovranno rispettare le seguenti
specifiche norme:
1. al fine di prevenire la formazione di un potenziale inoculo d’incendi, è fatto obbligo di effettuare uno sfalcio annuale od in alternativa, ove consentito dalle norme comunitarie, il pascolamento della superficie interessata;
2. con riferimento alla norma precedente, è vietato effettuare lo sfalcio o il pascolamento, nei seguenti periodi:
§ per le aree individuate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e 92/43/CEE, per 150 (centocinquanta) giorni consecutivi a partire dal 31 Marzo di ogni anno;
§ per tutte le altre aree per 120 (centoventi) giorni consecutivi a partire dal 15 Aprile di ogni anno;
Deroghe
Sono previste le seguenti deroghe:
1. la pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide, se viene comunque garantita una copertura del terreno nel periodo autunno-invernale. Con riferimento ai precedenti impegni a) e b) sono ammesse deroghe nei casi di terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi.
2. colture a perdere per la fauna (lettera e), art.1 del D.M. MIPAF del 7 marzo 2002.
3. lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria comunque da effettuarsi non prima del 15 di luglio.
NORMA 4.3:
Manutenzione degli oliveti
Ambito di applicazione: Superfici di cui alla lettera d) del comma 3 dell’articolo 2 del Decreto 13 dicembre 2004 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali
Descrizione della norma e degli
adempimenti
Al fine del mantenimento degli olivi in buone condizioni vegetative la norma prevede i seguenti interventi:
- attuazione di tecniche colturali rivolte alla pianta allo scopo di mantenere un equilibrato sviluppo vegetativo dell’impianto, secondo gli usi e le consuetudini locali.
Applicazione della norma nella Regione
Siciliana
Per questa specifica misura, la
Regione Siciliana non intende adottare alcun provvedimento; pertanto, in
ottemperanza all’articolo 2, comma 2 del suddetto Decreto, la presente
norma prevede l’obbligo di una potatura una volta ogni 5
anni.
Deroghe
Sono previste le seguenti deroghe:
- in presenza di motivazioni di ordine fitosanitario.
- in caso di
reimpianto autorizzato.
NORMA 4.4: Mantenimento degli
elementi caratteristici del paesaggio
Ambito di applicazione: Superfici di cui alla lettera e) del comma 3 dell’articolo 2 del Decreto 13 dicembre 2004 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali
Descrizione della norma e degli
adempimenti
Ai fini del mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, gli agricoltori beneficiari di un pagamento diretto nell’ambito dei regimi di aiuti di cui all’allegato 1 del Reg.(CE) 1782/03 devono rispettare i seguenti impegni:
a) divieto di
eliminazione delle terrazze esistenti;
b) divieto di eliminazione alberature, boschetti e specchi d’acqua esistenti nelle aree perimetrate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE.
Applicazione della norma nella Regione
Siciliana
Per questa specifica misura, la Regione Siciliana non intende adottare alcun provvedimento; pertanto, in ottemperanza all’articolo 2, comma 2 del suddetto Decreto, la presente norma prevede il divieto di eliminazione delle terrazze e, nelle aree perimetrate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE esistenti, il rispetto dei relativi provvedimenti regionali di attuazione.
Deroghe
In riferimento alla precedente punto a), è consentito il rimodellamento dei terrazzamenti allo scopo di renderli economicamente validi e meccanizzabili. (es. trasformazione in terrazzi collegati).