Regolamento (CE) n. 1750/1999 della Commissione del 23 luglio 1999
recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo
di orientamento e di garanzia (FEAOG)
Gazzetta ufficiale n.
L 214 del 13/08/1999 pag. 0031 - 0052
REGOLAMENTO (CE) N. 1750/1999 DELLA COMMISSIONE del 23 luglio 1999 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo
di orientamento e di garanzia (FEAOG) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di
orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni
regolamenti(1), in particolare gli articoli 34 e 50, (1) considerando che il regolamento (CE) n. 1257/1999 ha definito un quadro
giuridico unico per il sostegno del FEAOG allo sviluppo rurale e ha stabilito,
in particolare nel titolo II, le misure di sostegno, gli obiettivi e i criteri
di ammissibilità; considerando che tale quadro giuridico si applica al sostegno
a favore dello sviluppo rurale nell'insieme della Comunità; (2) considerando che questo quadro giuridico deve essere completato con
l'adozione di disposizioni di applicazione; che dette disposizioni di
applicazione devono attenersi al principio della sussidiarietà ed essere quindi
limitate alle sole norme che è necessario adottare a livello comunitario; (3) considerando che nel definire i criteri dettagliati di ammissibilità per
le diverse misure di sostegno si dovrà tenere conto dell'esperienza acquisita
nell'ambito dei vigenti strumenti applicati in virtù dei vari regolamenti del
Consiglio che sono stati abrogati dall'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento
(CE) n. 1257/1999; (4) considerando che il regolamento (CE) n. 1257/1999 stabilisce tre
condizioni essenziali per il sostegno agli investimenti nelle aziende agricole e
negli stabilimenti di trasformazione, nonché per gli aiuti ai giovani
agricoltori; considerando che si deve stabilire il momento in cui devono
sussistere tali condizioni, inclusa quella relativa alla dimostrazione della
redditività economica di un'azienda agricola richiedente un aiuto
all'investimento, che deve basarsi su un'adeguata valutazione delle prospettive
di tale azienda; (5) considerando che il sostegno comunitario agli investimenti nelle aziende
agricole e negli stabilimenti di trasformazione è subordinato alla condizione
che si possano trovare normali sbocchi di mercato per i prodotti in questione;
che occorre stabilire le modalità per la valutazione dell'esistenza di tali
sbocchi di mercato; (6) considerando che il sostegno alla formazione professionale non si applica
alla normale istruzione agraria e forestale; (7) considerando che le condizioni per il sostegno al prepensionamento si
basano sull'esperienza acquisita nell'ambito del regime di sostegno previsto dal
regolamento (CEE) n. 2079/92 del Consiglio(2), modificato da ultimo dal
regolamento (CE) n. 2773/95 della Commissione(3); (8) considerando, in particolare, che devono essere risolti i problemi
specifici legati alla cessione di un'azienda da parte di più cedenti o da parte
di un affittuario; (9) considerando che, nelle zone svantaggiate, relativamente a superfici
sfruttate in comune da più agricoltori, possono essere concesse indennità
compensative a ciascuno degli agricoltori in questione, proporzionalmente ai
rispettivi diritti d'uso del terreno; (10) considerando che le disposizioni di applicazione del sostegno
agroambientale devono basarsi sull'esperienza acquisita nell'ambito del regime
di sostegno istituito dal regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio(4),
modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2772/95 della Commissione(5), e
devono in particolare tenere conto delle disposizioni introdotte dal regolamento
(CE) n. 746/96 della Commissione(6), modificato da ultimo dal regolamento (CE)
n. 435/95(7); (11) considerando che la definizione dei requisiti minimi che gli agricoltori
devono rispettare in relazione ai vari impegni agroambientali deve garantire
un'applicazione equilibrata di questa misura, tenendo conto dei suoi obiettivi e
contribuendo così ad uno sviluppo rurale sostenibile; (12) considerando che devono essere definiti i criteri di selezione per gli
investimenti destinati a migliorare le condizioni di trasformazione e di
commercializzazione dei prodotti agricoli; che, tenendo conto dell'esperienza
acquisita nell'ambito del regime di sostegno di cui al regolamento (CE) n.
951/97(8), tali criteri di selezione devono basarsi i su principi generali
anziché su norme settoriali; (13) considerando che è opportuno derogare al disposto dell'articolo 28,
paragrafo l, del regolamento (CE) n. 1257/1999, che esclude nelle regioni
ultraperiferiche il sostegno a favore degli investimenti per la trasformazione e
la commercializzazione di prodotti provenienti da paesi terzi; che tale deroga
deve tuttavia essere sottoposta a determinate condizioni; (14) considerando che occorre definire ulteriormente le foreste escluse dal
sostegno al settore forestale ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 3, del
regolamento (CE) n. 1257/1999; (15) considerando che devono essere determinate le condizioni dettagliate per
poter beneficiare del sostegno all'imboschimento delle superfici agricole e dei
pagamenti previsti a favore delle attività volte a mantenere e a migliorare la
stabilità ecologica delle foreste; (16) considerando che, a norma dell'articolo 33 del regolamento (CE) n.
1257/1999, è concesso un sostegno a favore di altre misure legate alle attività
agricole e alla loro riconversione nonché ad attività rurali, che non rientrano
nell'ambito di applicazione di altre misure di sviluppo rurale; che, data la
grande varietà di misure che potrebbero rientrare nel campo di applicazione di
questo articolo, sembra opportuno lasciare in primo luogo agli Stati membri,
come parte della loro programmazione, il compito di definire le condizioni per
la concessione di questo tipo di sostegno; (17) considerando che occorre adottare disposizioni comuni applicabili a più
misure, in particolare allo scopo di stabilire un livello comune di buone
pratiche agricole, laddove viene fatto riferimento a questo criterio, e di
garantire la necessaria flessibilità degli impegni a lungo termine per tener
conto di eventi che potrebbero influenzare tali impegni, senza peraltro mettere
in causa l'efficace applicazione delle varie misure di sostegno; (18) considerando che occorre tracciare una linea di demarcazione netta tra
il finanziamento del sostegno allo sviluppo rurale e quello previsto nel quadro
delle organizzazioni comuni di mercato; che le eventuali deroghe al principio
secondo cui le misure che rientrano nell'ambito dei regimi di sostegno delle
organizzazioni comuni di mercato non possono beneficiare del sostegno allo
sviluppo rurale devono essere proposte dagli Stati membri nel quadro della
programmazione relativa allo sviluppo rurale in funzione delle loro esigenze
specifiche e secondo una procedura trasparente; (19) considerando che i pagamenti nell'ambito delle misure di sviluppo rurale
sono versati integralmente ai beneficiari; (20) considerando che occorre adottare disposizioni di applicazione per la
presentazione dei piani di sviluppo rurale e per la loro revisione; (21) considerando che, al fine di agevolare la stesura dei piani di sviluppo
rurale nonché il loro esame e la loro approvazione da parte della Commissione, è
necessario definire norme comuni circa la struttura e il contenuto dei piani
stessi sulla base dei requisiti fissati, in particolare, dall'articolo 43 del
regolamento (CE) n. 1257/1999; (22) considerando che occorre stabilire le condizioni per la modificazione
dei piani di sviluppo rurale onde consentire un rapido ed efficace esame delle
modifiche da parte della Commissione; (23) considerando che la procedura del comitato di gestione deve essere
applicata soltanto in caso di modificazioni importanti dei documenti di
programmazione dello sviluppo rurale; che le altre modificazioni devono essere
decise dagli Stati membri e comunicate alla Commissione; (24) considerando che devono essere adottate disposizioni di applicazione
relative alla programmazione e alla partecipazione finanziaria per le misure
finanziate dalla sezione garanzia del FEAOG a norma dell'articolo 35, paragrafi
1 e 2, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999; (25) considerando che, in questo contesto, gli Stati membri devono riferire
regolarmente alla Commissione sullo stato di finanziamento delle misure di
sviluppo rurale; (26) considerando che occorre adottare misure a garanzia di un'efficace
utilizzazione dei fondi destinati allo sviluppo rurale, disponendo in
particolare il pagamento di un acconto e il successivo adeguamento degli
stanziamenti in funzione del fabbisogno e dei risultati già ottenuti; (27) considerando che, oltre alle disposizioni specifiche stabilite dal
presente regolamento, si applicano le norme generali relative alla disciplina di
bilancio, in particolare quelle relative alle dichiarazioni errate o incomplete
degli Stati membri; (28) considerando che le modalità della gestione finanziaria delle misure di
sviluppo rurale sono disciplinate dal regolamento (CE) n. 1258/1999 del
Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola
comune(9); (29) considerando che le procedure e i requisiti in materia di sorveglianza e
valutazione sono stabiliti in base ai principi applicabili ad altre misure di
sostegno comunitarie, in particolare quelli di cui al regolamento (CE) n.
1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui
Fondi strutturali(10); (30) considerando che disposizioni di carattere amministrativo consentiranno
di migliorare la gestione, la sorveglianza e il controllo delle misure di
sviluppo rurale; che, a fini di semplificazione, tali disposizioni devono
basarsi per quanto possibile sulle norme esistenti, quale il sistema integrato
di gestione e di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3508/92 del
Consiglio(11), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1036/1999(12) e al
regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione(13), modificato da ultimo dal
regolamento (CE) n. 1678/98(14); (31) considerando che è opportuno prevedere un sistema di sanzioni, sia a
livello comunitario sia degli Stati membri; (32) considerando che è opportuno abrogare i regolamenti della Commissione
(CEE) n. 2084/80(15), (CEE) n. 220/91(16), modificato da ultimo dal regolamento
(CE) n. 1183/98(17), (CE) n. 860/94(18), (CE) n. 1025/94(19), (CE) n
1054/94(20), (CE) n. 1282/94(21), (CE) n. 1404/94(22), (CE) n. 1682/94(23), (CE)
n. 1844/94(24), (CE) n. 746/96, nonché le decisioni della Commissione
92/522/CE(25) e 94/173/CE(26), le relative disposizioni essendo divenute
obsolete o essendo sostituite dalle disposizioni del presente regolamento; (33) considerando che il comitato per le strutture agrarie e lo sviluppo
rurale non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: CAPO I OGGETTO Articolo 1 Il presente regolamento reca disposizioni di applicazione del regolamento
(CE) n. 1257/1999. CAPO II MISURE DI SVILUPPO RURALE SEZIONE 1 Investimenti nelle aziende agricole Articolo 2 Le condizioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 devono
essere soddisfatte al momento in cui viene presa la decisione individuale di
concedere il sostegno. Tuttavia, se gli investimenti sono realizzati allo scopo di conformarsi a
nuovi requisiti minimi in materia di ambiente, igiene o benessere degli animali,
il sostegno può essere concesso per raggiungere questi nuovi requisiti. In tal
caso, può essere fissato un periodo di tempo per l'adempimento di detti
requisiti minimi, qualora tale periodo sia necessario per risolvere i problemi
specifici relativi al raggiungimento di tali requisiti e qualora tale periodo
rispetti la legislazione relativa. Articolo 3 1. Ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1257/1999, l'esistenza di
normali sbocchi di mercato è valutata, al livello opportuno, in riferimento
a: a) i prodotti interessati, b) le tipologie d'investimento, c) la capacità esistente e prevista. 2. Si terrà conto di eventuali restrizioni alla produzione o limitazioni del
sostegno comunitario nel quadro delle organizzazioni comuni di mercato. 3. Qualora esistano, nell'ambito di un'organizzazione comune di mercato,
restrizioni alla produzione o limitazioni del sostegno comunitario al livello di
singoli agricoltori, aziende o stabilimenti di trasformazione, non saranno
sostenuti gli investimenti che avrebbero per effetto di aumentare la produzione
oltre tali restrizioni o limitazioni. Articolo 4 1. Nel caso di investimenti realizzati da giovani agricoltori, le percentuali
massime del volume d'investimento sovvenzionabile di cui all'articolo 7, secondo
comma, seconda frase, del regolamento (CE) n. 1257/1999 sono applicabili entro
un periodo fino a cinque anni a decorrere dall'insediamento. 2. Il disposto dell'articolo 5, secondo comma, si applica anche agli
investimenti realizzati da giovani agricoltori entro cinque anni
dall'insediamento. SEZIONE 2 Insediamento dei giovani agricoltori Articolo 5 Le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.
1257/1999 devono essere soddisfatte al momento in cui viene presa la decisione
individuale di concedere il sostegno. Tuttavia, per quanto riguarda le conoscenze e competenze professionali, la
redditività economica e i requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e
benessere degli animali, può essere fissato un termine non superiore a tre anni
a decorrere dall'insediamento per l'adempimento delle suddette condizioni,
qualora sia necessario un periodo di adattamento per agevolare l'insediamento
del giovane agricoltore o l'adattamento strutturale della sua azienda. SEZIONE 3 Formazione Articolo 6 Il sostegno alla formazione professionale non comprende i corsi o i tirocini
che rientrano in programmi o cicli normali dell'insegnamento agro-silvicolo
medio o superiore. SEZIONE 4 Prepensionamento Articolo 7 In caso di cessione di un'azienda da parte di più cedenti, il sostegno
complessivo è limitato all'importo previsto per un solo cedente. Articolo 8 L'attività agricola proseguita dal cedente a fini non commerciali,
conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, primo trattino, del regolamento (CE)
n. 1257/1999, non è ammissibile ad aiuti nel quadro della politica agricola
comune. Articolo 9 Un affittuario può cedere al proprietario i terreni resi disponibili a
condizione che il contratto di affitto sia estinto e che sia in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n.
1257/1999. Articolo 10 I terreni resi disponibili possono essere inclusi in un'operazione di
ricomposizione fondiaria o di semplice permuta di appezzamenti. In tal caso, le condizioni applicabili ai terreni resi disponibili devono
applicarsi a superfici di estensione agronomicamente equivalente a quella dei
terreni resi disponibili. Gli Stati membri possono disporre che i terreni resi disponibili siano
rilevati da un organismo il quale si impegni a cederli successivamente a
rilevatari che rispondano alle condizioni prescritte per il
prepensionamento. SEZIONE 5 Zone svantaggiate e zone soggette a vincoli ambientali Articolo 11 Le indennità compensative relative a superfici sfruttate in comune da più
agricoltori a fini di pascolo possono essere concesse a ciascuno degli
agricoltori in questione, proporzionalmente ai rispettivi usi o diritti d'uso
del terreno. SEZIONE 6 Misure agroambientali Articolo 12 L'impegno di estensivizzazione dell'allevamento o di conduzione di altre
forme di allevamento deve essere conforme almeno alle seguenti condizioni: a) la gestione del pascolo è mantenuta; b) il patrimonio zootecnico è ripartito nell'azienda agricola in modo da
coprire tutta la superficie foraggiera e da evitare così sia lo sfruttamento
eccessivo che la sottoutilizzazione del pascolo; e c) viene definita la densità del bestiame, tenuto conto dell'insieme degli
animali da pascolo allevati nell'azienda o, in caso di impegno tendente a
limitare l'infiltrazione di sostanze nutritive della totalità del patrimonio
zootecnico dell'azienda rilevante per l'impegno in questione. Articolo 13 Il sostegno può essere concesso a favore di impegni consistenti: a) nell'allevare specie animali locali originarie della zona e minacciate di
estinzione, e b) nel preservare risorse genetiche vegetali che siano naturalmente adattate
alle condizioni locali e regionali e siano minacciate di erosione genetica, che contribuiscano alla salvaguardia dell'ambiente nella zona in cui è
applicata la misura. Articolo 14 Ai fini dell'articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n.
1257/1999, gli investimenti sono considerati non remunerativi se, in condizioni
normali, non danno luogo ad un aumento netto significativo del valore o della
redditività dell'azienda. Articolo 15 Gli impegni agroambientali che oltrepassano il periodo minimo di cinque anni
di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1257/1999 non
dovrebbero avere una durata superiore a quella ragionevolmente necessaria perché
si esplichino i loro effetti ambientali. La loro durata massima è normalmente di
dieci anni, salvo nel caso di impegni specifici per i quali si ritiene
indispensabile un periodo più lungo. Articolo 16 È possibile combinare vari impegni agroambientali, a condizione che questi
siano tra loro complementari e compatibili. Ove si operi una tale combinazione, l'entità del sostegno deve tenere conto
delle perdite di reddito e dei costi aggiuntivi specifici derivanti dalla
combinazione stessa. Articolo 17 1. Il livello di riferimento per il calcolo delle perdite di reddito e dei
costi aggiuntivi derivanti dall'impegno è dato dalle normali buone pratiche
agricole della zona in cui è applicata la misura. Possono essere prese in considerazione, qualora lo giustifichino le
condizioni agronomiche o ambientali, le conseguenze economiche dell'abbandono
dei terreni o della cessazione di determinate pratiche agricole. 2. Non possono essere effettuati pagamenti per unità di produzione, salvo nel
caso di sostegno a favore dell'allevamento di animali minacciati di estinzione
che può essere corrisposto per unità di bestiame o per capo allevato. Se gli
impegni sono normalmente correlati a unità di misura diverse dalle unità di
superficie, gli Stati membri possono calcolare i pagamenti sulla base di tali
diverse unità di misura. Gli Stati membri garantiscono il rispetto dei massimali annui ammissibili al
sostegno comunitario di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1257/1999. A
questo fine, gli Stati membri possono: a) limitare il numero di unità per ettaro dell'azienda agricola cui si
applica l'impegno agroambientale, oppure b) determinare il massimale globale di ciascuna azienda agricola partecipante
e assicurare che i pagamenti effettuati per ciascuna azienda rispettino tale
limite. 3. I pagamenti possono basarsi su limitazioni dell'uso di fertilizzanti, di
fitofarmaci o di altri apporti soltanto se tali limitazioni sono tecnicamente ed
economicamente misurabili. Articolo 18 Gli Stati membri determinano la necessità di fornire un incentivo ai sensi
dell'articolo 24, paragrafo 1, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999
in base a criteri oggettivi. L'incentivo non può superare il 20 % delle perdite di reddito e dei costi
addizionali risultanti dall'impegno, salvo nel caso di impegni specifici per i
quali si ritiene indispensabile una percentuale più elevata ai fini
dell'applicazione efficace della misura. Articolo 19 L'agricoltore che assume un impegno agroambientale per una parte dell'azienda
agricola dovrà attenersi, nel resto dell'azienda, almeno alle normali buone
pratiche agricole. Articolo 20 1. Nel corso del periodo d'impegno, gli Stati membri possono autorizzare la
trasformazione di un impegno in un altro impegno a condizione che: a) la trasformazione implichi vantaggi certi dal punto di vista
ambientale, b) l'impegno esistente risulti significativamente rafforzato, e c) il programma approvato comprenda gli impegni di cui si tratta. Alle condizioni previste dal primo comma, lettere a) e b), può essere
autorizzata la trasformazione di un impegno agroambientale in un impegno
d'imboschimento di terreni agricoli conformemente all'articolo 31 del
regolamento (CE) n. 1257/1999. L'impegno agroambientale cessa senza dar luogo a
rimborso. 2. Gli Stati membri possono disporre l'adeguamento degli impegni durante il
relativo periodo di esecuzione, a condizione che: a) il programma approvato preveda la possibilità di un simile
adeguamento, e b) l'adeguamento sia debitamente giustificato alla luce degli obiettivi
dell'impegno. SEZIONE 7 Miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei
prodotti agricoli Articolo 21 Le spese ammissibili possono riguardare: a) la costruzione e l'acquisizione di beni immobili, escluso l'acquisto di
terreni; b) le macchine e attrezzature nuove, compresi i programmi informatici; c) le spese generali, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti,
studi di fattibilità, acquisto di brevetti e licenze, oltre alle spese di cui
alle lettere a) e b) e fino ad un massimo del 12 % di queste ultime. Articolo 22 1. Ai fini dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1257/1999,
l'esistenza di normali sbocchi di mercato è valutata, al livello opportuno, in
riferimento: a) ai prodotti interessati, b) alle tipologie d'investimento, c) alla capacità esistente e prevista. 2. Si tiene conto di eventuali restrizioni alla produzione o di limitazioni
del sostegno comunitario nel quadro delle organizzazioni comuni dei mercati. Articolo 23 Nelle regioni ultraperiferiche può essere concesso un sostegno agli
investimenti nella trasformazione o nella commercializzazione di prodotti
provenienti da paesi terzi, a condizione che i prodotti trasformati siano
destinati al mercato della regione interessata. Per garantire il rispetto di
tale condizione, il sostegno è limitato al potenziale di trasformazione
richiesto dal fabbisogno regionale e nei limiti di tale fabbisogno. SEZIONE 8 Silvicoltura Articolo 24 Le foreste escluse dal sostegno ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 3, del
regolamento (CE) n. 1257/1999 sono: a) le foreste o terreni boschivi appartenenti al demanio statale o regionale,
o di proprietà di enti pubblici; b) le foreste e altri terreni boschivi appartenenti alle case regnanti; c) le foreste di proprietà di persone giuridiche, il cui capitale è detenuto
per almeno il 50 % da uno degli enti menzionati alle lettere a) e b). Articolo 25 I terreni agricoli che possono beneficiare del sostegno all'imboschimento a
norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1257/1999 sono definiti dagli
Stati membri e comprendono, in particolare, seminativi, prati, pascoli
permanenti e superfici adibite a colture permanenti, coltivati in modo
stabile. Articolo 26 1. Agli effetti dell'articolo 31, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento
(CE) n. 1257/1999, per "agricoltore" si intende chi dedica alle attività
agricole una parte sostanziale del proprio tempo di lavoro e ne ricava una
proporzione rilevante del proprio reddito, secondo criteri stabiliti in
dettaglio dallo Stato membro. 2. Agli effetti dell'articolo 31, paragrafo 3, secondo comma, secondo
trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999, per "specie a rapido accrescimento
coltivate a breve durata" si intendono quelle specie il cui tempo di rotazione
(intervallo tra due tagli consecutivi nello stesso luogo) è inferiore a quindici
anni. Articolo 27 1. Non può essere concesso un sostegno a norma dell'articolo 32 del
regolamento (CE) n. 1257/1999 per superfici che formano oggetto di sostegno a
norma dell'articolo 31 del medesimo regolamento. 2. I contributi finalizzati al mantenimento di fasce tagliafuoco mediante
misure agricole, conformemente all'articolo 32, paragrafo 1, secondo trattino,
del regolamento (CE) n. 1257/1999, non sono concessi per superfici che formano
oggetto di sostegno nell'ambito di misure agroambientali. Essi sono compatibili con eventuali restrizioni alla produzione o limitazioni
del sostegno comunitario nel quadro delle organizzazioni comuni dei mercati e
tengono conto dei contributi concessi nell'ambito di dette organizzazioni di
mercato. SEZIONE 9 Disposizioni comuni a più misure Articolo 28 Ai fini del regolamento (CE) n. 1257/1999 e del presente regolamento,
costituiscono normali buone pratiche agricole l'insieme dei metodi colturali che
un agricoltore diligente impiegherebbe nella regione interessata. Gli Stati membri definiscono norme verificabili nei loro piani di sviluppo
rurale. Tali norme comprendono, in ogni caso, l'osservanza delle prescrizioni
generali vincolanti in materia ambientale. Articolo 29 1. Se, nel corso del periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la
condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario trasferisce
totalmente o parzialmente la sua azienda ad un altro soggetto, quest'ultimo può
subentrare nell'impegno per il restante periodo. Qualora l'impegno non venga
eseguito, il beneficiario è tenuto a rimborsare il sostegno ricevuto. Gli Stati membri possono scegliere di non esigere il rimborso se, nel caso di
cessazione definitiva delle attività agricole di un beneficiario che abbia già
adempiuto una parte significativa del suo impegno, la sua prosecuzione non sia
realizzabile dal subentrante. Gli Stati membri possono prendere misure specifiche per evitare che, qualora
la situazione dell'azienda subisca mutamenti non rilevanti, l'applicazione del
primo comma porti a risultati inopportuni rispetto all'impegno assunto. 2. Se, nel corso del periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la
condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario aumenta la
superficie della propria azienda, gli Stati membri possono imporre: a) l'estensione dell'impegno alla superficie aggiuntiva per il restante
periodo di esecuzione dell'impegno, a condizione che dette estensione: i) sia di indubbio vantaggio per la misura di cui trattasi, ii) sia giustificata dalla natura dell'impegno, dalla durata del periodo
restante e dalla dimensione della superficie aggiuntiva, la quale deve essere
notevolmente inferiore a quella della superficie originaria o non superiore a
due ettari, e iii) non pregiudichi l'effettiva verifica del rispetto delle condizioni cui è
subordinata la concessione del sostegno, oppure b) la sostituzione dell'impegno originario del beneficiario con un nuovo
impegno per l'insieme della superficie in questione, basato su criteri non meno
rigorosi di quelli del precedente. La lettera b) si applica anche nel caso in cui il beneficiario estenda,
nell'ambito della propria azienda, la superficie oggetto di impegno. 3. Qualora il beneficiario non possa continuare a rispettare gli impegni
assunti in quanto la sua azienda è oggetto di un'operazione di ricomposizione
fondiaria o di altri simili interventi pubblici di riassetto fondiario, gli
Stati membri adottano opportuni provvedimenti intesi ad adeguare gli impegni
alla nuova situazione dell'azienda. Se siffatto adeguamento risulta impossibile,
l'impegno cessa senza dar luogo a rimborso per il periodo di effettiva
esecuzione. Articolo 30 1. Fatte salve le effettive circostanze da prendere in considerazione nei
singoli casi, gli Stati membri possono riconoscere, in particolare, le seguenti
categorie di forza maggiore: a) decesso dell'agricoltore; b) incapacità professionale di lunga durata dell'agricoltore; c) espropriazione di una parte rilevante dell'azienda, se detta
espropriazione non era prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno; d) calamità naturale grave, che colpisca in misura rilevante la superficie
agricola dell'azienda, e) distruzione accidentale dei fabbricati aziendali adibiti
all'allevamento; f) epizoozia che colpisca la totalità o una parte del patrimonio zootecnico
dell'agricoltore. Gli Stati membri notificano alla Commissione le categorie riconosciute come
forza maggiore. 2. La notifica dei casi di forza maggiore e le relative prove, accettate
dall'autorità competente, vengono trasmesse per iscritto all'autorità competente
entro dieci giorni lavorativi dal momento in cui l'agricoltore è in grado di
provvedervi. CAPO III PRINCIPI GENERALI, DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE SEZIONE 1 Principi generali Articolo 31 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 37, paragrafo 3, secondo comma,
del regolamento (CE) n. 1257/1999, si applicano i criteri enunciati ai paragrafi
2 e 3 del presente articolo. 2. Le misure a favore dell'ambiente attuate nell'ambito delle organizzazioni
comuni di mercato, di misure relative alla qualità dei prodotti agricoli e alle
condizioni sanitarie o nell'ambito di misure di sviluppo rurale diverse da
quelle agroambientali, non escludono un sostegno agroambientale a favore delle
stesse produzioni, purché tale sostegno si aggiunga alle misure in questione e
sia con esse compatibile. In tale contesto: a) le misure agroambientali riguardanti terreni ritirati dalla produzione
norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio(27)
possono beneficiare di aiuti soltanto se gli impegni vanno al di là delle
adeguate misure di tutela ambientale di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del
medesimo regolamento; b) in caso di estensivizzazione nel settore delle carni bovine, l'aiuto deve
tenere conto del pagamento corrisposto a norma dell'articolo 13 del regolamento
(CE) n. 1254/1999 del Consiglio(28); c) in caso di aiuto alle zone svantaggiate e a quelle soggette a vincoli
ambientali, gli impegni agroambientali devono tenere conto delle condizioni
stabilite per il sostegno nelle zone interessate. Ove ricorra tale combinazione, l'entità dell'aiuto deve tenere conto delle
perdite di reddito e dei costi aggiuntivi specifici derivanti dalla combinazione
stessa. Uno stesso impegno non può in alcun caso essere oggetto di contributi
contemporaneamente a titolo di sostegno agroambientale e in virtù di un altro
regime di aiuto comunitario. 3. Le condizioni di cui all'articolo 37, paragrafo 3, secondo comma, primo
trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999, sono proposte dagli Stati membri
nel quadro dei rispettivi piani di sviluppo rurale. Articolo 32 I pagamenti nell'ambito delle misure di sviluppo rurale sono versati
integralmente ai beneficiari. SEZIONE 2 Programmazione Articolo 33 1. I piani di sviluppo rurale sono presentati conformemente all'articolo 43
del regolamento (CE) n. 1257/1999 e secondo le modalità indicate nell'allegato
del presente regolamento. 2. L'approvazione ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 2, del regolamento
(CE) n. 1257/1999 determina l'importo complessivo del sostegno comunitario. 3. L'approvazione riguarda soltanto gli aiuti di Stato destinati a fornire un
finanziamento supplementare a favore delle misure di sviluppo rurale
identificate in conformità al punto 16 dell'allegato. 4. Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico i documenti di
programmazione dello sviluppo rurale. Articolo 34 Se le misure di sviluppo rurale sono presentate sotto forma di disposizioni
quadro generali, i piani di sviluppo rurale devono fare riferimento a tali
disposizioni. In tal caso devono essere pienamente rispettate le disposizioni dell'articolo
33. Articolo 35 1. Le modifiche dei documenti di programmazione relativi allo sviluppo rurale
devono essere debitamente giustificate, in particolare fornendo i seguenti
elementi: a) i motivi e le eventuali difficoltà di attuazione che giustifichino un
adeguamento del documento di programmazione; b) gli effetti previsti delle modifiche; c) le conseguenze dal punto di vista del finanziamento e della verifica degli
impegni. 2. La Commissione approva con la procedura di cui all'articolo 50, paragrafo
2, del regolamento (CE) n. 1260/1999 le modifiche dei documenti di
programmazione dello sviluppo rurale che: a) incidono sulle priorità, b) modificano le caratteristiche principali delle misure di sostegno di cui
all'allegato, inclusi i cambiamenti nel tasso d'aiuto comunitario; c) modificano l'importo complessivo del sostegno comunitario; d) modificano la dotazione finanziaria di una misura per oltre il 25 %
rispetto all'importo previsto per l'anno e per la misura in questione, oppure
del 5 % rispetto all'importo complessivo previsto per l'anno in questione,
secondo quale sia la modifica più rilevante calcolata sulla base del documento
di programmazione dello sviluppo rurale approvato dalla Commissione; e) modificano il finanziamento supplementare, fornito ad una misura
attraverso aiuti di Stato, di oltre il 25 % rispetto all'importo previsto per
l'anno e per la misura in questione, oppure del 5 % rispetto all'importo
complessivo previsto per l'anno in questione, secondo quale sia la modifica più
rilevante, calcolata sulla base del documento di programmazione dello sviluppo
rurale approvato dalla Commissione. Le modifiche sono presentate alla Commissione in un'unica proposta all'anno
per programma. Qualunque altra modifica deve essere comunicata alla Commissione almeno due
mesi prima della sua entrata in vigore. 3. Se necessario, i documenti di programmazione dello sviluppo rurale sono
riveduti in funzione delle successive modificazioni della normativa comunitaria.
Il paragrafo 2, primo comma, seconda frase, non si applica a tali revisioni. SEZIONE 3 Misure complementari e iniziative comunitarie Articolo 36 A norma dell'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1257/1999, il campo di
applicazione dell'assistenza fornita dalla sezione Garanzia del FEAOG per misure
comprese nell'iniziativa comunitaria di sviluppo rurale è esteso all'insieme
della Comunità ed il relativo finanziamento è esteso alle misure ammissibili ai
sensi del regolamento (CE) n. 1261/1999 del Parlamento europeo e del
Consiglio(29) e del regolamento (CE) n. 1262/1999 del Parlamento europeo e del
Consiglio(30). SEZIONE 4 Disposizioni finanziarie Articolo 37 1. Entro il 30 settembre di ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla
Commissione, per ciascun documento di programmazione relativo allo sviluppo
rurale: a) un riepilogo delle spese effettuate durante l'esercizio in corso e
previste sino alla fine di detto esercizio, e b) i preventivi di spesa riveduti per gli esercizi successivi, sino alla fine
del periodo di programmazione, tenendo conto della dotazione assegnata a
ciascuno Stato membro. 2. Fatte salve le norme generali relative alla disciplina di bilancio, se le
informazioni che gli Stati membri trasmettono alla Commissione ai sensi del
paragrafo 1 sono incomplete o il termine non è rispettato, la Commissione riduce
gli anticipi concessi sulle spese agricole in modo temporaneo e su base
forfettaria. Articolo 38 I servizi pagatori possono imputare, sulle spese del mese che segue la
decisione di approvazione del documento di programmazione di sviluppo rurale, un
anticipo pari ad un massimo del 12,5 % di una rata annuale media dell'importo
totale delle risorse comunitarie previsto nel documento di programmazione. Detto anticipo costituisce un fondo di rotazione che verrà recuperato in
linea di massima soltanto alla fine del periodo di programmazione per ciascun
documento di programmazione in materia di sviluppo rurale. Articolo 39 1. Per ciascuno Stato membro, le spese dichiarate per un dato esercizio sono
finanziate nei limiti degli importi notificati ai sensi dell'articolo 37,
paragrafo 1, lettera b), per i quali siano disponibili stanziamenti iscritti in
bilancio per l'esercizio considerato. 2. Qualora le spese effettivamente sostenute da uno Stato membro in un dato
esercizio superino gli importi notificati ai sensi dell'articolo 37, paragrafo
1, lettera b), l'eccedente di spesa dell'esercizio in corso viene conteggiato
nei limiti degli stanziamenti che rimangono disponibili dopo il rimborso delle
spese agli altri Stati membri e proporzionalmente agli esuberi rilevati. 3. Qualora le spese effettivamente sostenute da uno Stato membro in un dato
esercizio siano inferiori al 75 % degli importi di cui al paragrafo 1, le spese
da riconoscere per l'esercizio successivo sono ridotte di un terzo della
differenza riscontrata tra la suddetta soglia e le spese effettive
dell'esercizio in questione. Non si tiene conto di tale detrazione per l'accertamento delle spese
effettive relative all'esercizio successivo a quello in cui la riduzione è stata
effettuata. 4. Il paragrafo 3 non si applica in relazione alla prima dichiarazione di
spesa ai sensi del documento di programmazione dello sviluppo rurale. Articolo 40 Il cofinanziamento di valutazioni negli Stati membri ai sensi dell'articolo
49, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999 si applica alle valutazioni
che, per la loro portata, recano un efficace contributo alla valutazione a
livello comunitario, soprattutto grazie alle risposte che forniscono al
questionario valutativo comune ed alla loro qualità. La partecipazione finanziaria non supera il 50 % di un importo massimo pari
all'1 % del costo totale del programma di sviluppo rurale, salvo in casi
debitamente giustificati. Nell'ambito di ciascun programma di sviluppo rurale,
almeno il 40 % del cofinanziamento deve essere destinato alla valutazione ex
post. SEZIONE 5 Sorveglianza e valutazione Articolo 41 Le relazioni annuali di cui all'articolo 48, paragrafo 2, del regolamento
(CE) n. 1257/1999 sono presentate alla Commissione entro il 30 aprile di ogni
anno per l'anno civile precedente. Ogni relazione di esecuzione contiene i
seguenti elementi: a) qualsiasi modifica delle condizioni generali che rilevi per l'esecuzione
della misura, segnatamente sviluppi socioeconomici significativi, o cambiamenti
nelle politiche nazionali, regionali o settoriali; b) stato di avanzamento delle misure e priorità rispetto ai corrispondenti
obiettivi operativi e specifici, espressi in termini di indicatori
quantitativi; c) disposizioni prese dall'autorità di gestione e dal comitato di
sorveglianza, se previsto, per garantire la qualità e l'efficienza
dell'esecuzione, riguardanti segnatamente: i) le attività di sorveglianza, di controllo finanziario e di valutazione,
comprese le modalità di raccolta dei dati, ii) una sintesi dei problemi importanti incontrati nella gestione
dell'intervento e le eventuali misure adottate; d) le misure adottate per garantire la compatibilità con le politiche
comunitarie. Gli indicatori di cui al primo comma, lettera b), seguono, nella misura del
possibile, una raccomandazione su indicatori comuni predisposta dalla
Commissione. Qualora siano necessari ulteriori indicatori per verificare
l'effettivo progresso rispetto agli obiettivi dei documenti di programmazione di
sviluppo rurale, tali indicatori sono parimenti indicati. Articolo 42 1. Le valutazioni sono eseguite da esperti indipendenti conformemente a
procedimenti di valutazione riconosciuti. 2. Esse si basano in particolare su un questionario valutativo comune, messo
a punto dalla Commissione d'intesa con gli Stati membri, e sono generalmente
corredate di criteri e indicatori di adempimento. 3. L'autorità responsabile per la gestione del documento di programmazione di
sviluppo rurale raccoglie il materiale necessario per la valutazione,
avvalendosi dei risultati del controllo e, se del caso, ulteriori elementi
d'informazione. Articolo 43 1. La valutazione ex ante è intesa ad analizzare le disparità, le carenze e
le potenzialità della situazione attuale, nonché a valutare la coerenza della
strategia proposta con la situazione esistente e con gli obiettivi perseguiti,
tenendo conto degli elementi emersi dal questionario valutativo comune. Essa
determina l'impatto previsto delle priorità d'intervento selezionate e ne
quantifica, per quanto possibile, gli obiettivi. Inoltre, essa verifica le
modalità di attuazione proposte e la coerenza con la politica agricola comune e
con altre politiche. 2. La valutazione ex ante è di competenza delle autorità che elaborano il
piano di sviluppo rurale e fa parte del piano stesso. Articolo 44 1. Le valutazioni intermedie ed ex post vertono sugli aspetti specifici del
documento di programmazione di sviluppo rurale esaminato e sui criteri
valutativi comuni che presentano rilevanza a livello comunitario. Tra questi
ultimi si annoverano le condizioni di vita e la struttura della popolazione
rurale, l'occupazione e il reddito da attività agricole ed extra-agricole, le
strutture agrarie, le produzioni agricole, la qualità, la competitività, le
risorse forestali e l'ambiante. Se uno dei criteri comuni di valutazione non è
ritenuto pertinente in relazione ad un determinato documento di programmazione
di sviluppo rurale, occorre precisarne i motivi. 2. La valutazione intermedia, pur attenendosi ai criteri valutativi
suesposti, esamina più in particolare i primi risultati ottenuti, la loro
importanza e la loro coerenza con il documento di programmazione di sviluppo
rurale, nonché la loro rispondenza agli obiettivi prefissati. Essa verifica
inoltre come sono state impiegate le risorse finanziarie e come si sono svolte
la sorveglianza e l'esecuzione. La valutazione ex post, sempre attenendosi al questionario orientativo,
esamina in particolare l'utilizzazione delle risorse nonché l'efficacia,
l'efficienza e l'impatto degli interventi e trae conclusioni circa la politica
di sviluppo rurale ed il suo contributo alla politica agricola comune. 3. Le valutazioni intermedie ed ex post sono condotte in consultazione con la
Commissione sotto la responsabilità dell'autorità responsabile della gestione
dei programmi di sviluppo rurale. 4. La qualità delle singole valutazioni è controllata dall'autorità
competente per la gestione del programma di sviluppo rurale, dall'eventuale
comitato di sorveglianza, e dalla Commissione secondo procedimenti riconosciuti.
I risultati delle valutazioni vengono resi pubblici. Articolo 45 1. La relazione sulla valutazione intermedia deve essere trasmessa alla
Commissione entro il 31 dicembre 2003. L'autorità competente per la gestione del
documento di programmazione di sviluppo rurale informa la Commissione del
seguito riservato alle raccomandazioni formulate nella relazione. Dopo aver
ricevuto le singole relazioni valutative, la Commissione elabora una sintesi a
livello comunitario. Qualora risulti opportuno, si procederà ad un aggiornamento
della valutazione intermedia entro il 31 dicembre 2005. 2. La relazione sulla valutazione ex post deve essere trasmessa alla
Commissione al più tardi due anni dopo la conclusione del periodo di
programmazione. Entro tre anni dalla fine del periodo di programmazione e dopo
aver ricevuto le singole relazioni, la Commissione elabora una sintesi a livello
comunitario. 3. Le relazioni di valutazione illustrano i metodi applicati, incluse le
implicazioni sulla qualità dei dati e dei risultati. Esse contengono una
descrizione del contesto e dei contenuti del programma, dati finanziari, le
risposte al questionario comune di valutazione e ai questionari compilati a
livello nazionale o regionale, con i relativi indicatori, nonché conclusioni e
raccomandazioni. Tutte le relazioni seguono, nella misura del possibile, una
struttura comune che sarà raccomandata dalla Commissione. SEZIONE 6 Richieste, controlli e sanzioni Articolo 46 1. Le richieste di sostegno allo sviluppo rurale in relazione alla superficie
o agli animali, da inoltrarsi indipendentemente dalle richieste di aiuto a norma
dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3887/92, devono indicare l'insieme
delle superfici e degli animali dell'azienda rilevanti per controllare le
richieste di adesione alla misura in questione, compresi quelli per i quali non
viene chiesto alcun sostegno. 2. Se una misura di sostegno allo sviluppo rurale è correlata alla
superficie, essa si riferisce a parcelle singolarmente identificate. Durante il
periodo di esecuzione di un impegno, le parcelle oggetto di sostegno non possono
essere permutate, tranne che nel caso di diversa previsione nel documento di
programmazione di sviluppo rurale. 3. Qualora la domanda di pagamento sia abbinata alla domanda di aiuto per
"superficie" nel sistema di controllo integrato, lo Stato membro assicura che le
parcelle per le quali sia stato chiesto un sostegno allo sviluppo rurale siano
dichiarate separatamente nella domanda di aiuto per "superficie" del sistema
integrato. 4. Per l'identificazione delle superfici e degli animali si procede
conformemente agli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 3508/92. Articolo 47 1. I controlli relativi alle domande iniziali di ammissione al regime e alle
successive domande di pagamento sono eseguiti in modo da consentire l'efficace
verifica del rispetto delle condizioni per la concessione degli aiuti. A seconda
della natura della misura di sostegno, gli Stati membri definiscono i metodi e
gli strumenti necessari all'esecuzione dei controlli, nonché le persone da
controllare. Ove risulti opportuno, essi fanno ricorso al sistema integrato di
gestione e di controllo istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92. 2. Le verifiche sono effettuate attraverso controlli amministrativi e sul
posto. 3. Il controllo amministrativo è esaustivo e comprende verifiche incrociate,
ove opportuno anche con i dati del sistema integrato, relative alle parcelle ed
agli animali oggetto di una misura di sostegno, in modo da evitare qualsiasi
concessione indebita dell'aiuto. È soggetto a controllo anche il rispetto degli
impegni a lungo termine. 4. I controlli sul posto si effettuano conformemente agli articoli 6 e 7 del
regolamento (CEE) n. 3887/92. Essi vertono ogni anno su un campione di almeno il
5 % dei beneficiari, comprensivo dell'insieme dei diversi tipi di misure di
sviluppo rurale previsti nei documenti di programmazione. I controlli sul posto si effettuano nel corso dell'anno sulla base di
un'analisi dei rischi presentati da ciascuna misura di sviluppo rurale. Sono
sottoposti a controllo tutti gli impegni e gli obblighi di un beneficiario che è
possibile controllare al momento della visita. Articolo 48 1. L'articolo 9, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 3887/92 si applica
al sostegno correlato alla superficie. L'articolo 10, paragrafi 2, 3, 7, 11 e 12
dello stesso regolamento si applica al sostegno correlato agli animali. L'articolo 11, paragrafo 1, lettera a) e gli articoli 12, 13 e 14 del
regolamento (CEE) n. 3887/92 si applicano ad entrambi i tipi di sostegno. 2. Gli Stati membri determinano il sistema di sanzioni da comminare in caso
di violazione degli obblighi assunti e delle pertinenti norme regolamentari e
prendono tutte le misure necessarie ai fini dell'applicazione delle stesse. Le
sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. 3. Qualora risulti una falsa dichiarazione per negligenza grave, il
beneficiario interessato è escluso per l'anno civile in questione da tutte le
misure di sviluppo rurale comprese nel corrispondente capo del regolamento (CE)
n. 1257/1999. Nel caso di falsa dichiarazione resa intenzionalmente, egli è
escluso anche per l'anno successivo. Detta sanzione lascia impregiudicate le
ulteriori sanzioni previste dall'ordinamento nazionale. CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI Articolo 49 1. I regolamenti (CEE) n. 2084/80, (CEE) n. 220/91, (CE) n. 860/94, (CE) n.
1025/94, (CE) n. 1054/94, (CE) n. 1282/94, (CE) n. 1404/94, (CE) n. 1682/94,
(CE) n. 1844/94 e (CE) n. 746/96 e le decisioni della Commissione n. 92/522/CEE
e n. 94/173/CE sono abrogati. 2. I regolamenti e le decisioni abrogati ai sensi del paragrafo 1 restano
applicabili alle azioni approvate dalla Commissione in virtù dei regolamenti di
cui all'articolo 55, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1257/1999 fino al lo
gennaio 2000. Articolo 50 Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo a quello
di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica al sostegno comunitario a decorrere dal 1o gennaio 2000. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e
direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1999. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80. (2) GU L 215 del 30.7.1992, pag. 91. (3) GU L 288 del 1.12.1995, pag. 37. (4) GU L 215 del 30.7.1992, pag. 85. (5) GU L 288 del 1.12.1995, pag. 35. (6) GU L 102 del 25.4.1996, pag. 19. (7) GU L 67 del 7.3.1997, pag. 2. (8) GU L 142 del 2.6.1997, pag. 22. (9) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103. (10) GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1. (11) GU L 355 del 5.12.1992, pag. 1. (12) GU L 127 del 21.5.1999, pag. 4. (13) GU L 391 del 31.12.1992, pag. 36. (14) GU L 212 del 30.7.1998, pag. 23. (15) GU L 203 del 5.6.1980, pag. 9. (16) GU L 26 del 31.1.1991, pag. 15. (17) GU L 164 del 9.6.1998, pag. 5. (18) GU L 99 del 19.4.1994, pag. 7. (19) GU L 112 del 3.5.1994, pag. 27. (20) GU L 115 del 6.5.1994, pag. 6. (21) GU L 140 del 3.6.1994, pag. 14. (22) GU L 154 del 21.6.1994, pag. 8. (23) GU L 178 del 12.7.1994, pag. 42. (24) GU L 192 del 28.7.1994, pag. 9. (25) GU L 329 del 16.11.1992, pag. 1. (26) GU L 79 del 23.3.1994, pag. 29. (27) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 1. (28) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. (29) GU L 161 del 26.6.1999, pag. 43. (30) GU L 161 del 26.6.1999, pag. 48. ALLEGATO PIANI DI SVILUPPO RURALE 1. Titolo del piano di sviluppo rurale 2. Stato membro e circoscrizione amministrativa (se pertinente) 3. 1. Zona geografica interessata dal piano Articolo 41 del regolamento (CE) n. 1257/1999 2. Regioni classificate come obiettivi 1 e 2 Articolo 40 del regolamento (CE) n. 1257/1999 Identificare: - Regioni dell'obiettivo 1 e regioni dell'obiettivo 1 in transizione. Questa
parte si applica soltanto alle misure di accompagnamento[prepensionamento,
indennità compensative, misure agroambientali e imboschimento di terreni
agricoli a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1257/1999]; - Regioni dell'obiettivo 2. Questa parte si applica a: 1) misure di accompagnamento 2) altre misure non facenti parte della programmazione dell'obiettivo 2. 4. Pianificazione a livello della zona geografica interessata Articolo 41, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1257/1999 Se nella regione si applica eccezionalmente più di un piano di sviluppo
rurale, indicare: - tutti i piani in questione; - i motivi per cui non è possibile riunire tutte le misure in un unico
piano; - la relazione tra le misure dei diversi piani e informazioni dettagliate sul
modo in cui verranno assicurate la compatibilità e la coerenza tra i piani. 5. Descrizione quantificata della situazione attuale Articolo 43, paragrafo 1, primo trattino del regolamento (CE) n.
1257/1999 1. Descrizione della situazione attuale Descrivere, con l'ausilio di dati quantificati, la situazione esistente nella
zona geografica interessata, evidenziando i punti di forza, le disparità, le
carenze e le potenzialità di sviluppo rurale. La descrizione riguarda il settore
agricolo ed il settore forestale (inclusa la natura e l'entità degli svantaggi
di cui soffre l'attività agricola nelle zone svantaggiate), l'economia rurale,
la situazione demografica, le risorse umane, l'occupazione e lo stato
dell'ambiente. 2. Impatto del precedente periodo di programmazione Descrivere l'incidenza delle risorse finanziarie erogate dal FEAOG a favore
dello sviluppo rurale durante il precedente periodo di programmazione e
stanziate nel quadro delle misure di accompagnamento dal 1992. Presentare i
risultati delle valutazioni. 3. Altre informazioni Se rilevante, prendere in considerazione anche altre misure, aggiuntive
rispetto alle misure comunitarie di sviluppo rurale e dalle misure di
accompagnamento, che hanno avuto un impatto sulla zona di programmazione
interessata. 6. Descrizione della strategia proposta, dei suoi obiettivi quantificati,
delle priorità di sviluppo rurale selezionate e della zona geografica
interessata Articolo 43, paragrafo 1, secondo trattino del regolamento (CE) n.
1257/1999 1. Strategia proposta, obiettivi quantificati, priorità selezionate Con riguardo ai punti di forza, alle disparità, alle carenze e alle
potenzialità rilevate nella zona interessata, descrivere in particolare: - le priorità d'intervento, - la strategia appropriata per realizzare tali priorità, - gli obiettivi operativi e gli impatti attesi, quantificati, ove sia
possibile quantificarli, sia in termini di sorveglianza che di previsioni di
valutazione, - la misura in cui la strategia tiene conto delle peculiarità della zona
interessata, - il modo in cui è stato messo in pratica l'approccio integrato, - la misura in cui la strategia tiene conto della parità uomo-donna, - la misura in cui la strategia tiene conto di tutti gli obblighi rilevanti
che derivano dalle politiche ambientali internazionali, comunitarie e nazionali,
incluse quelle relative allo sviluppo sostenibile, in particolare alla qualità e
all'uso delle acque, alla conservazione della biodiversità, inclusa la
conservazione nell'azienda di varietà vegetali, ed il cambiamento climatico. 2. Descrizione ed effetti di altre misure La descrizione comprenderà inoltre, ove rilevante, altre eventuali misure
adottate al di fuori del piano di sviluppo rurale (sia che si tratti di altre
misure comunitarie ovvero di provvedimenti nazionali come norme vincolanti,
codici di condotta o aiuti di Stato), specificando in che misura esse soddisfano
le esigenze riscontrate. 3. Zone interessate da specifiche misure territoriali Per ciascuna misura, definita ai sensi del punto 8, che non si applica
all'insieme della regione indicata al punto 3, precisare la zona di
applicazione. In particolare, indicare - l'elenco delle zone svantaggiate adottato per la regione interessata; - le eventuali modifiche, debitamente giustificate, apportate al suddetto
elenco [articolo 55, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1257/1999]; - le zone soggette a vincoli ambientali, con debita giustificazione. 4. Calendario ed esecuzione Il calendario proposto per l'esecuzione delle varie misure, l'utilizzazione
prevista, le spese finanziarie e la durata (cfr. anche punto 8). 7. Valutazione degli impatti economici, ambientali e sociali attesi Articolo 43, paragrafo 1, terzo trattino del regolamento (CE) n.
1257/1999 Descrizione dettagliata conformemente all'articolo 43 del regolamento (CE) n.
1257/1999. 8. Tabella finanziaria generale indicativa Articolo 43, paragrafo 1, quarto trattino del regolamento (CE) n.
1257/1999 Tabella di pianificazione finanziaria: programmi di sviluppo rurale >SPAZIO PER TABELLA> - Le misure sono definite come segue: a) investimenti nelle aziende agricole; b) insediamento dei giovani agricoltori; c) formazione; d) prepensionamento; e) zone svantaggiate e zone soggette a vincoli ambientali; f) misure agroambientali; g) miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione
dei prodotti agricoli; h) imboschimento delle superfici agricole; i) altre misure forestali; j) miglioramento fondiario; k) ricomposizione fondiaria; l) avviamento di servizi di sostituzione e di assistenza alla gestione delle
aziende agricole; m) commercializzazione di prodotti agricoli di qualità; n) servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale; o) rinnovamento e miglioramento dei villaggi e protezione e tutela del
patrimonio rurale; p) diversificazione delle attività del settore agricolo e delle attività
affini allo scopo di sviluppare attività plurime o fonti alternative di
reddito; q) gestione delle risorse idriche in agricoltura; r) sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali connesse allo
sviluppo dell'agricoltura; s) incentivazione di attività turistiche e artigianali; t) tutela dell'ambiente in relazione all'agricoltura, alla silvicoltura, alla
conservazione delle risorse naturali nonché al benessere degli animali; u) ricostituzione del potenziale agricolo danneggiato da disastri naturali e
introduzione di adeguati strumenti di prevenzione; v) ingegneria finanziaria. 9. Descrizione delle misure contemplate ai fini dell'attuazione dei piani Articolo 43, paragrafo 1, quinto trattino, del regolamento (CE) n.
1257/1999 Per ogni punto che segue, indicare: A. le caratteristiche principali delle misure di sostegno, B. altri elementi. 1. Requisiti generali A. Caratteristiche principali delle misure di sostegno: - elenco delle misure nell'ordine figurante nel regolamento (CE) n.
1257/1999, - riferimento all'articolo (e al paragrafo) in cui rientra ciascuna misura di
sviluppo rurale. Se sono citati due o più articoli, il pagamento va scomposto
nelle sue varie componenti. B. Altri elementi: nessuno. 2. Requisiti relativi a tutte le misure o una parte di esse(1) A. Caratteristiche principali: - contributo comunitario basato o sul costo totale o sulla spesa
pubblica, - intensità e/o importi dell'aiuto e differenziazione applicata (capo
I-VIII), - eccezioni a norma dell'articolo 37, paragrafo 3, secondo comma, primo
trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999. B. Altri elementi: - informazioni dettagliate sulle condizioni di ammissibilità, - criteri per dimostrare la redditività economica (capi I, II e IV), - le buone pratiche agricole consuete (capi V e VI), - requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali
(capi I, II e VII), - livello delle conoscenze e competenze professionali richieste (capi I, II e
IV), - sufficiente valutazione dell'esistenza di normali sbocchi di mercato per i
prodotti considerati (capi I e VII), conformemente agli articoli 6 e 26 del
regolamento (CE) n. 1257/1999, - descrizione di tutti i contratti in corso (dal periodo precedente),
comprese le clausole finanziarie, e delle procedure/norme ad essi
applicabili. 3. Informazioni richieste per determinate misure Oltre a quanto precede, sono richiesti i seguenti dati specifici per le
misure di cui ai singoli capi: I. Investimenti nelle aziende agricole: A. Caratteristiche principali: - settori della produzione primaria e tipi di investimenti. B. Altri elementi: - massimali d'investimento globale sovvenzionabile, - tipo di aiuto. II. Insediamento dei giovani agricoltori A. Caratteristiche principali: - nessuna. B. Altri elementi: - termine di cui dispongono i giovani agricoltori per adeguarsi ai criteri di
ammissibilità nell'arco del triennio previsto dall'articolo 5 del regolamento
(CE) n. 1257/1999, - limiti di età, - condizioni applicabili al giovane agricoltore che non si insedia
nell'azienda come unico capo di essa o che vi si insedia nel quadro di
associazioni o di cooperative il cui oggetto principale è la gestione di
un'azienda agricola, - tipo dell'aiuto all'insediamento. III. Formazione A. Caratteristiche principali: nessuna. B. Altri elementi: - interventi ammissibili e beneficiari, - assicurazione che non sono proposti per il finanziamento normali sistemi o
programmi di istruzione. IV. Prepensionamento: A. Caratteristiche principali: nessuna. B. Altri elementi: - descrizione dettagliata delle condizioni riguardanti il cedente, il
rilevatario e i lavoratori, nonché i terreni resi disponibili e in particolare
l'uso della superficie che i cedenti possono conservare a fini non commerciali e
il periodo per migliorare la redditività, - tipo dell'aiuto, inclusa una descrizione del metodo impiegato per calcolare
l'importo massimo cofinanziabile per azienda e una giustificazione secondo il
tipo di beneficiario, - descrizione dei regimi nazionali di pensionamento e prepensionamento, - informazioni dettagliate sulla durata dell'aiuto. V. Zone svantaggiate e zone soggette a vincoli ambientali A. Caratteristiche principali: - importo dell'aiuto: 1) per le indennità compensative di cui all'articolo 13, lettera a) del
regolamento (CE) n. 1257/1999: giustificazione della differenziazione dell'aiuto
secondo i criteri dell'articolo 15, paragrafo 2, dello stesso regolamento; 2) per le indennità compensative di cui all'articolo 13, lettera a), del
regolamento (CE) n. 1257/1999: le proposte di applicazione delle disposizioni in
materia di flessibilità riguardo all'importo massimo cofinanziabile di cui
all'articolo 15, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento del Consiglio
devono essere debitamente giustificate. Precisare in che modo si intende
garantire nella fattispecie il rispetto del massimale per le indennità
compensative e spiegare la procedura amministrativa impiegata per assicurare la
conformità all'importo massimo cofinanziabile; 3) per i pagameti di cui all'articolo 13, lettera b) e all'articolo 16 del
regolamento (CE) n. 1257/1999: calcoli agronomici dettagliati indicanti: a) le
perdite di reddito e i costi originati dei vincoli ambientali, b) le ipotesi
agronomiche di partenza. B. Altri elementi: - informazioni dettagliate sulle condizioni di ammissibilità relative a: 1) definizione della superficie minima; 2) descrizione dell'appropriato meccanismo di conversione utilizzato in caso
di pascoli sfruttati in comune. VI. Misure agroambientali A. Caratteristiche principali: - una giustificazione degli impegni sulla base degli effetti attesi, - per quanto riguarda le razze animali minacciate di estinzione,
dimostrazione che si tratta di animali "a rischio" sulla basi di dati
scientifici approvati dalle organizzazioni internazionali riconosciute come
autorevoli in materia, - per quanto riguarda le risorse genetiche vegetali minacciate di erosione
genetica, dimostrazione dell'erosione genetica sulla base di risultati
scientifici e indicatori che permettano di stimare la rarità delle varietà
endemiche/originarie locali, la diversità della loro popolazione e le pratiche
agricole prevalenti al livello locale, - informazioni dettagliate sugli obblighi degli agricoltori ed ogni altra
condizione contrattuale, tra cui il campo di applicazione e le procedure per
l'adeguamento dei contratti in corso, - descrizione della copertura della misura che mostri come essa si applica in
funzione del fabbisogno, fino a che punto è mirata in termini di copertura
geografica, settoriale o altro, - calcoli agronomici dettagliati indicanti: a) le perdite di reddito e i
costi originati in rapporto alle normali buone pratiche agricole, b) le ipotesi
agronomiche di partenza e c) il livello d'incentivazione e relativa
giustificazione in base a criteri oggettivi, - per gli impegni agroambientali nel loro insieme, vanno indicate le
possibilità di combinare diversi impegni e deve essere assicurata la coerenza
tra gli impegni. B. Altri elementi: nessuno. VII. Miglioramento delle condizioni di trasformazione e di
commercializzazione dei prodotti agricoli A. Caratteristiche principali: - settori della produzione agricola di base. B. Altri elementi: - criteri atti a dimostrare i vantaggi economici per i produttori
primari. VIII. Silvicoltura A. Caratteristiche principali: - definizione di: - "terreno agricolo" in relazione all'articolo 25 del regolamento (CE) n.
1257/1999, - "agricoltore" in relazione all'articolo 26 del regolamento (CE) n.
1257/1999, - disposizioni che garantiscano che tali interventi sono adatti alle
condizioni locali, compatibili con l'ambiente e, dove opportuno, che preservano
l'equilibrio tra la silvicoltura e la fauna selvatica, - le disposizioni contrattuali tra regioni e potenziali beneficiari in merito
agli interventi di cui all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1257/1999. B. Altri elementi: - descrizione degli interventi ammissibili e dei beneficiari, - legame tra gli interventi proposti e i programmi forestali nazionali o
subnazionali od altri strumenti equivalenti, - l'esistenza di piani di protezione delle foreste ai sensi della normativa
comunitaria nelle zone classificate a rischio medio-alto dal punto di vista
degli incendi boschivi, nonché la conformità delle misure proposte con detti
piani di protezione. IX. Promozione dell'adeguamento e dello sviluppo delle zone rurali A. Caratteristiche principali: - descrizione e giustificazione delle azioni proposte in relazione a ciascuna
misura. B. Altri elementi: - definizione di ingegneria finanziaria, che deve essere conforme ai criteri
generali di ammissibilità. 10. Necessità di eventuali studi, progetti dimostrativi, formazione o
assistenza tecnica (se opportuno) Articolo 43, paragrafo 1, sesto trattino, del regolamento (CE) n.
1257/1999 11. Indicazione delle autorità competenti e degli organismi responsabili Articolo 43, paragrafo 1, settimo trattino, del regolamento (CE) n.
1257/1999 12. Provvedimenti che garantiscano l'attuazione efficace e corretta dei
piani, compresi il controllo e la valutazione, una definizione degli indicatori
quantificati per la valutazione, disposizioni relative al controllo e alle
sanzioni, nonché pubblicità adeguata Articolo 43, paragrafo 1, ottavo trattino, del regolamento (CE) n.
1257/1999 1. Indicazioni dettagliate sull'attuazione degli articoli 41-45 del presente
regolamento e in particolare: - la descrizione dei canali finanziari per il pagamento del sostegno ai
beneficiari finali, - le disposizioni relative alla sorveglianza e alla valutazione del
programma, in particolare sistemi e procedure per la raccolta, l'organizzazione
e il coordinamento dei dati relativi agli indicatori finanziari, materiali e
d'impatto, - la funzione, la composizione e le regole procedurali degli eventuali
comitati di sorveglianza, - la codificazione. Tale codificazione deve essere conforme al modello
fornito dalla Commissione. 2. Indicazioni dettagliate sull'attuazione degli articoli da 46 a 48 del
regolamento (CE) n. 1257/1999, segnatamente in relazione al rispetto dei criteri
generali di ammissibilità Questa parte dovrebbe includere le singole misure di controllo, tese a
verificare il merito della richiesta ed il rispetto delle condizioni per il
sostegno, nonché le regole per le sanzioni. 13. Risultati delle consultazioni e indicazione delle autorità e organismi
associati, nonché delle parti economiche e sociali Articolo 43, paragrafo 1, nono trattino, del regolamento (CE) n.
1257/1999 1. Descrivere: - le parti economiche e sociali e gli altri organismi nazionali competenti,
che la normativa e la prassi nazionali prescrivono di consultare, - le autorità e gli organismi agricoli ed ambientali da associare, in
particolare, all'elaborazione, attuazione, sorveglianza, valutazione e revisione
delle misure agroambientali e delle altre misure orientate verso l'ambiante,
così da assicurare l'equilibrio tra queste misure e le altre misure di sviluppo
rurale. 2. Sintetizzare i risultati delle consultazioni ed indicare la misura in cui
le opinioni ed i pareri ricevuti sono stati presi in considerazione 14. Equilibrio tra le varie misure di sostegno Articolo 43, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento (CE) n.
1257/1999 1. Descrivere, con riferimento ai punti di forza, ai bisogni e alle
potenzialità: - l'equilibrio tra le varie misure di sviluppo rurale, - l'ambito di applicazione territoriale delle misure agroambientali. 2. Secondo i casi, questa descrizione fa riferimento a: - le misure adottate fuori dal quadro del regolamento (CE) n. 1257/1999, - le misure adottate o previste nell'ambito dei singoli piani di sviluppo
rurale. 15. Compatibilità e coerenza Articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999 A. Caratteristiche principali: 1. Giudizio sulla compatibilità e la coerenza con: - le altre politiche comunitarie e le misure prese in attuazione di tali
politiche, in particolare la politica di concorrenza, - gli altri strumenti della politica agricola comune, in particolare se sono
previste deroghe all'articolo 37, paragrafo 3, del regolamento (CE) n.
1257/1999, - le altre misure di sostegno previste dai piani di sviluppo rurale, - i criteri generali di ammissibilità. 2. In ordine alle misure di cui all'articolo 33, assicurare e, se necessario,
chiarire quanto segue: - che le misure adottate a norma del sesto, settimo e nono trattino del
citato articolo non formano oggetto di finanziamento a carico del FESR nelle
zone rurali dell'obiettivo 2 e nelle regioni in via di transizione, - che le misure non rientrano nel campo d'applicazione di altre misure di cui
al titolo II del regolamento (CE) n. 1257/1999. B. Altri elementi: 3. Questo giudizio riguarda, in particolare, le disposizioni tese ad
assicurare un adeguato coordinamento con le amministrazioni responsabili
per: - le misure di sviluppo introdotte dalle organizzazioni di mercato, - le eventuali misure di sviluppo rurale istituite in base alla legislazione
nazionale. 16. Aiuti di Stato aggiuntivi Articolo 52 del regolamento (CE) n. 1257/1999 A. Caratteristiche principali: identificare le misure per le quali saranno forniti finanziamenti
supplementari tramite aiuti di Stato [articolo 52 del regolamento (CE) n.
1257/1999]. Una tabella indicativa stabilirà l'ammontare dell'aiuto
supplementare che sarà fornito in relazione a ciascuna delle misure per ciascuno
degli anni coperti dal piano. B. Altri elementi: nessuno. (1) I riferiti ai capi si intendono fatti ai capi del regolamento (CE) n.
1257/1999.